x

x

Processo Regeni: un processo nullo?

Giulio Regeni
Giulio Regeni

Il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Usham Helmi e il maggiore Majdi Ibrahim Abdel Al-Sharif. Sono questi i nomi dei quattro imputati nel procedimento giudiziario per l’assassinio di Giulio Regeni che si apre oggi a Roma.

La mancata collaborazione dell’Egitto, anche sulla semplice indicazione degli indirizzi dei quattro ufficiali dei servizi di sicurezza, rende impossibile la notifica agli stessi delle imputazioni e della citazione a giudizio.

Le autorità del Cairo, infatti, non hanno voluto comunicare neppure gli indirizzi per la notificazione degli atti agli accusati. 

Una simile omissione rischia di avere risvolti gravi sul versante della procedibilità dell’azione penale, in quanto si dovrà celebrare un “processo in assenza”.

La questione si è posta anche all’udienza preliminare nel corso della quale le difese hanno eccepito la nullità delle notifiche eseguite ai sensi dell’articolo 161, comma 4, c.p.p., presso lo studio dei difensori di ufficio. Si evidenzia che gli imputati non hanno eletto domicilio in Italia e non è stata possibile la notifica ai loro indirizzi in Egitto ai sensi dell’art. 169 c.p.p. (notificazioni all’imputato all’estero).

Il giudice dell’udienza preliminare ha superato l’impasse procedurale sostenendo che “La copertura mediatica ha fatto divenire il processo un fatto notorio” e pertanto gli imputati sono a conoscenza del procedimento nei loro confronti, motivazione all’evidenza inappropriata dal momento che la “copertura mediatica” non è tra i parametri presi in considerazione dal codice di rito.

Le notificazioni sono la principale forma di comunicazione del procedimento penale. Sono cioè uno strumento con cui il giudice o una delle parti fanno conoscere un atto e il suo contenuto a un’altra parte.

Le notificazioni hanno un ruolo essenziale nel giudizio penale poiché hanno il compito di trasmettere conoscenza da chi la detiene, normalmente il produttore dell’atto da notificare o chi ha interesse procedimentale alla produzione dei suoi effetti giuridici, al destinatario dell’atto medesimo, cioè colui che ne subisce gli effetti ed è eventualmente legittimato ad opporvisi nelle forme previste o ad esercitare i diritti e le facoltà che l’atto gli conferisce.

Senza la sicurezza che quella conoscenza, in quanto indispensabile al contraddittorio tra le parti, sia stata effettivamente acquisita o quantomeno resa possibile, il procedimento non potrebbe seguire il suo corso e non sarebbe in grado di raggiungere il suo obiettivo finale, cioè l’affermazione di una verità processuale non più discutibile.

Particolari cautele e garanzie caratterizzano le notificazioni all’imputato (artt. 156 e ss.).

Il codice di rito ha preso in considerazione le più ricorrenti situazioni fattuali e procedurali che possono riguardare questa figura centrale e per ognuna di esse ha dettato una regolamentazione capillare, provando al tempo stesso a prevedere e disciplinare i vari atteggiamenti che l’imputato potrebbe tenere una volta che la notifica sia stata disposta.

L’imputato può essere infatti detenuto o in stato di libertà, impegnato nel servizio di leva, irreperibile, latitante o evaso, interdetto o infermo di mente, dimorante o detenuto all’estero e, per ciascuna di queste condizioni soggettive, è prevista una disciplina che ha lo scopo di raggiungere l’effetto conoscitivo voluto con le modalità e gli strumenti più adatti.

Il legislatore ha poi messo in campo un particolare strumento, cioè il domicilio dichiarato, eletto o determinato (artt. 161 e ss.), cui conseguono particolari effetti giuridici che saranno analizzati e approfonditi di seguito.

Il contenuto e i risultati dell’attività di notificazione sono consacrati nella relata di notifica (art. 168) la quale, come già detto, ha valore di atto pubblico fidefaciente.

La regolamentazione codicistica si conclude con l’art. 171 che descrive i casi in cui la notifica deve essere considerata nulla per non aver raggiunto il suo scopo fisiologico o perché sono state violate in modo essenziale le modalità procedurali previste.

L’altra questione procedurale sottesa è la mancata dichiarazione di irreperibilità dei quattro ai sensi dell’art. 159 c.p.p. che avrebbe determinato la validità formale delle notifiche ai difensori, previe le infruttuose ricerche degli imputati ma avrebbe anche significato la stasi del processo nella fase iniziale della chiamata in giudizio.

Sul punto si veda: Art. 159 - Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità del Codice di procedura penale Commentato Online (filodiritto.com)

Le garanzie del processo, che potrebbero sembrare dei bizantinismi agli occhi di molti, rendono molto scivoloso il proseguimento del processo Regeni perché non è possibile giudicare in assenza qualcuno che non sia a conoscenza dell’esistenza a suo carico di un giudizio e degli elementi su cui si fonda.

È chiaro che l’attuale stallo della procedura di notifica dipende in larga parte dall’atteggiamento di rigida chiusura delle autorità egiziane che, al netto di una disponibilità puramente formale, hanno costantemente negato al nostro Paese anche il minimo aiuto per far luce sulla tragica morte del nostro giovane connazionale.

È tuttavia innegabile che anche il nostro Paese, preoccupato di non danneggiare le importanti relazioni commerciali con l’Egitto, non ha esercitato tutta la pressione che sarebbe stata necessaria.

Il risultato è che l’esercizio della pretesa punitiva verso gli attuali imputati è ostacolato significativamente e pone al giudice che procede questioni interpretative di difficile soluzione che peraltro non tollerano di essere risolte in modo sbrigativo e in violazione dello statuto garantistico che spetta ad ogni imputato.