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Art. 159 - Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità (art. 159)

Qualora l’autorità procedente sia in possesso del numero cellulare dell’accusato e non lo utilizzi nelle ricerche, incorre in una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale ad esso connesso (Sez. 34993/2020).

In tema di notificazioni all’imputato irreperibile, lo stato di detenzione all’estero accertato in epoca successiva all’emissione del decreto di irreperibilità e alla conseguente notifica del decreto di citazione nelle forme di cui all’art. 159 non è causa di nullità del provvedimento che dispone il giudizio, né della sentenza pronunziata all’esito del dibattimento celebrato in contumacia (Sez. 2, 29389/2018).

Il decreto di irreperibilità emesso dal PM per la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis, vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio (SU, 24527/2012).

L’art. 460 comma 4 , nel prevedere che se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al PM, non presuppone l’adozione della formale procedura dichiarativa di cui all’art. 159  Il concetto di irreperibilità cui fa riferimento l’art. 460 comma 4  va inteso, più in generale, come non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento (Sez. 2, 5096/2018).

In tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall’art. 159, l’AG non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto.

Pertanto, ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite ed eventuali notizie successive non possono avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità (Sez. 3, 16708/2018).

L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato (Sez. 5, 18090/2018).

Ai fini della dichiarazione di latitanza non vanno dimenticate le differenze che rendono incompatibile tale condizione con quella della irreperibilità, sicché le ricerche effettuate dalla PG ai sensi dell’art. 295, se devono comunque essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di procedere all’esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo all’esecuzione della misura emessa nei suoi confronti, tuttavia non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità: di conseguenza, nemmeno le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 169 comma 4  (SU, 18882/2014).

Mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria dell’imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell’AG limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento, l’irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio: si tratta, pertanto, di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante  che può in concreto conservare rapporti con i propri conviventi  debba essere trattato come irreperibile, se non se ne verificano le condizioni (Sez. 1, 17201/2018).

Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell’omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso (Sez. 2, 12835/2018).

Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 , ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante (Sez. 2, 9500/2018).

Il compito del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 670, di accertare se sussista l’esecutività del titolo valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato è da intendersi riferito soltanto alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa dopo la pronuncia della sentenza e quindi potenzialmente idonee ad impedire il passaggio in giudicato della medesima, con esclusione, pertanto, di altre irregolarità concernenti l’irreperibilità dichiarata nel corso del procedimento di cognizione (Sez. 1, 42831/2017).