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Art. 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell’articolo 159.

Rassegna giurisprudenziale

Efficacia del decreto di irreperibilità (art. 160)

Mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria dell’imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell’AG limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento, l’irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio: si tratta, pertanto, di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante – che può in concreto conservare rapporti con i propri conviventi  debba essere trattato come irreperibile, se non se ne verificano le condizioni (Sez. 1, 17201/2018).

Il concetto di irreperibilità cui fa riferimento l’art. 460 comma 4 va inteso, più in generale, come non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento (Sez. 2, 5096/2018).

In tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall’art. 159, l’AG non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto.

Pertanto, ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite ed eventuali notizie successive non possono avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità (Sez. 3, 16708/2018).