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Art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l’invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’autorità giudiziaria. L’imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato notificato.

3. L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto della scarcerazione o della dimissione ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell’apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

Rassegna giurisprudenziale

Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni (art. 161)

Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161, comma 4, prima parte. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 (SU, 14573/2022).

È inidonea la mera indicazione della residenza anagrafica, anche se contenuta in un atto sottoscritto personalmente dall'interessato, ad integrare dichiarazione di domicilio, perché occorre esprimere con chiarezza la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni (Sez. 3, 515/2022).

La nomina del difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio presso di lui, effettuata nell'ambito della procedura incidentale dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è valida nel procedimento principale, se ad esso espressamente si riferisce, a nulla rilevando neppure l'eventuale espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161, non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 5, 28339/2021).

Il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'art. 161, comma 4, bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 (richiamate nell'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 161), non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto (Sez. 3, 13615/2020).

In presenza di domicilio dichiarato od eletto da parte dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 2  ricorre l’impossibilità della notificazione presso il luogo indicato quando le indicazioni fornite a tal fine siano i sufficienti od inidonee ad individuarlo, oppure quando, pur essendo stato individuato il luogo, risulti accertato dall’ufficiale giudiziario procedente l’avvenuto trasferimento del destinatario altrove o comunque il suo allontanamento purché non temporaneo ed occasionale, senza essere riuscito ad acquisire informazioni sul posto e presso gli uffici dell’anagrafe in ordine al nuovo indirizzo.

 In entrambi i casi non è sufficiente, ai fini dell’integrazione dell’impossibilità della notifica, la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere trovato l’imputato, ma occorre un “quid pluris” concretantesi in un accertamento che l’ufficiale giudiziario deve eseguire “in loco” e solo a seguito del quale, ove l’elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l’imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile attivare la procedura, ex art. 161, comma 4 , di notifica presso il difensore, risolvendosi in un caso di inidoneità di inidoneità del domicilio eletto (Sez. 3, 31440/2018).

La precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, valida in ogni suo stato e grado secondo la previsione di cui all’art. 164, non esplica effetti dopo la conclusione, con la pronuncia di sentenza irrevocabile, della vicenda processuale per la quale era stata effettuata e non può valere in un procedimento successivo, temporalmente ed ontologicamente distinto qual è quello di esecuzione penale o di sorveglianza (Sez. 1, 31037/2018).

La nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179  ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184.

In tale prospettiva, la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179  ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c) , soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (SU, 119/2004).

È nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato oppure eletto domicilio per le notificazioni, con la specificazione che si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 (Sez. 1, 27778/2018).

Non è consentita alcuna deroga all’espressa previsione dell’art. 161, comma 1, che impone l’obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto stabilendo che, in caso contrario, la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore; il diverso recapito o luogo di residenza è irrilevante ex art. 161, ove non abbia formato oggetto di comunicazione, ex art. 162 (Sez. 5, 51613/2017).

Il mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio dichiarato ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzia in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore, senza che sia consentito dar corso agli adempimenti di cui all’art. 157, comma 8 (SU, 28451/2011).

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 (Sez. 6, 5272/2022).

L’impossibilità di procedere alla notificazione nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'art. 157, co. 8, c.p.p. Pertanto, nell'ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause previste dall'art. 157, co. 7, c.p.p., la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 161, co. 4, stesso codice, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le forme previste dall'art.157, co. 8 (Sez. 5, 1108/2022).

L’art. 677 comma 2-bis prescrive che l’istanza di concessione delle misure in oggetto proposta dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante, debba contenere a pena d’inammissibilità la dichiarazione o l’elezione di domicilio, anche nell’ipotesi in cui l’istanza sia presentata dal difensore (Sez. 1, 24703/2018).

La notificazione fatta all’imputato mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, senza menzione nella relazione di notificazione dell’impossibilità di effettuare detta consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e delle ricerche svolte dall’ufficiale giudiziario per raggiungere l’effettivo destinatario dell’atto, d’altro canto, non dà luogo ad alcuna nullità, ma può, al più, concretare una semplice irregolarità (Sez. 2, 24455/2018).

L’impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo l’art. 161, comma 4, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 (Sez. 3, 55480/2018).

L’elezione di domicilio contenuta nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il patrocinio è richiesto, a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della pronuncia incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento (Sez. 5, 29695/2016).

In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (SU, 58120/2017).

L’elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell’ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originari. In applicazione di tale principio, deve ritenersi che l’elezione di domicilio fatta, ai sensi dell’art. 161 comma 2, dall’indagato a seguito di avviso di conclusione delle indagini preliminari è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti a procedimenti diversi da quello in relazione al quale è stato notificato l’avviso, salvo che dall’atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell’interessato (Sez. 3, 33173/2013).