Appropriazione indebita: configurabile quando l’acconto sul prezzo è di una vendita di cose di terzi
Appropriazione indebita: configurabile quando l’acconto sul prezzo è di una vendita di cose di terzi
La seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37962/2025, si è pronunciata sul delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. con riferimento alla vendita di cose di terzi.
La Corte di appello di Ancona aveva assolto degli imputati dal reato previsto e punito dall’art. 646 c.p., poiché aveva ritenuto che il trattenimento del denaro conferito dalla persona offesa a titolo di “acconto sul prezzo” di una vendita di cose di terzi, in quanto di proprietà dell’accipiens dal momento del conferimento, non configura un delitto ma un mero inadempimento dell’obbligazione restitutoria rilevante esclusivamente sul piano civilistico.
La Suprema Corte, quindi, ha riconosciuto che effettivamente sussiste in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale la mancata restituzione della caparra non configura l’ipotesi criminosa di cui all’art. 646 c.p., a causa del difetto del presupposto essenziale dell’impossessamento di cosa altrui. Infatti, la somma o la cosa fungibile conferita a titolo di caparra diventa con la dazione di proprietà dell’accipiens, il quale è obbligato a imputarla alla prestazione dovuta in caso di adempimento, oppure a restituirla in quantità doppia se non adempie la propria obbligazione.
Né integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promittente venditore che non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo, a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l’acquisto di un immobile. Infatti, anche in questa ipotesi, a seguito della dazione, la somma di denaro, ancorché conferita a titolo di “acconto sul prezzo”, «entra definitivamente a far parte del patrimonio dell’accipiens», diventando di sua proprietà, senza alcun vincolo di impiego. Tra le parti, pertanto, «matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica».
Tuttavia, secondo la Suprema Corte al caso in esame non può essere applicato questo orientamento giurisprudenziale.
Infatti, gli imputati già assolti dalla Corte di appello, poiché non erano proprietari del bene, non hanno proceduto a una semplice compravendita, ma una vendita di cose di terzi. Nella vendita di cose di terzi, secondo la Suprema Corte, “l’acconto sul prezzo” non diventa di proprietà dell’accipiens al momento della dazione, ma rimane nel patrimonio del promissario acquirente fintanto che il promissario venditore non acquista la proprietà della cosa dal titolare e ne trasferisce il diritto al promissario acquirente.
Quindi, dal momento che la vendita di cose di terzi è un contratto con effetti solo obbligatori, benché sia avvenuta la dazione, l’acconto non rientra nel patrimonio dell’accipiens fintanto che l’acquirente non ottiene il trasferimento del diritto. Da questa tesi civilistica, la Suprema Corte ritiene che il trattenimento dell’acconto da parte del promissario venditore può configurare il delitto di appropriazione indebita, se l’acconto non viene destinato al suo fine specifico: l’acquisto del bene di terzi.