Trasferimento del dirigente scolastico: il Tribunale di Vercelli rigetta il reclamo del Ministero per difetto di interesse ad agire

Tramonto rosso
Ph. Luca Martini / Tramonto rosso

Trasferimento del dirigente scolastico: il Tribunale di Vercelli rigetta il reclamo del Ministero per difetto di interesse ad agire

 

Tribunale Ordinario di Vercelli, Sezione Lavoro, con l'ordinanza ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM)Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte contro il Dirigente Scolastico. La decisione si fonda su un principio processuale rilevante: il difetto di interesse ad agire del Ministero, avendo quest'ultimo già dato spontanea esecuzione al provvedimento cautelare reclamato.

 

Il caso e l'ordinanza cautelare

La vicenda trae origine dalla richiesta di mobilità interregionale presentata dal Dirigente Scolastico per l'anno scolastico 2025/2026, motivata dalla necessità di assistere la persona invalida, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992. La richiesta, inizialmente respinta, ha portato il dirigente a depositare ricorso d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) innanzi al Tribunale di Vercelli.

Il Giudice del lavoro di prime cure aveva accolto la domanda con un'ordinanza del 27 ottobre 2025, ordinando al Ministero l'assegnazione provvisoria del Dirigente presso una sede scolastica nella Regione Lazio o in una zona limitrofa al luogo di residenza della persona invalida.

 

La spontanea esecuzione e il rigetto del reclamo

A seguito dell'ordinanza cautelare, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con provvedimento del 4 novembre 2025, ha effettivamente trasferito il Dirigente, conferendogli l'incarico di dirigente scolastico presso un Istituto Scolastico di Latina fino al 31 agosto 2028. Tale provvedimento è stato eseguito in modo incondizionato, senza apporre clausole dipendenti dall'esito di un eventuale reclamo.

Nonostante l'avvenuto trasferimento, il Ministero ha comunque proposto reclamo avverso l'originaria ordinanza.

Il collegio del Tribunale di Vercelli (composto dai giudici Tamagnone, Francese e Gaspari, relatore ed estensore) ha rilevato che la spontanea e incondizionata esecuzione del provvedimento impugnato, per un periodo eccedente persino quello originariamente richiesto, ha fatto venire meno l'interesse del Ministero a proporre gravame (ex art. 100 c.p.c.). La mancanza originaria di interesse a proporre il reclamo ne ha comportato il rigetto.

Il Ministero, in quanto soccombente, è stato condannato a rimborsare anche le spese legali della fase di reclamo.

La pronuncia sottolinea l'importanza dell'interesse ad agire nel processo civile e conferma l'orientamento giurisprudenziale in materia cautelare.