Art. 158 - Prima notificazione all’imputato in servizio militare
1. La prima notificazione all’imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l’atto è notificato presso l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.
Rassegna giurisprudenziale
Prima notificazione all’imputato in servizio militare (art. 158)
La regola di cui all’art. 158 impone la comunicazione al militare in servizio presso il suo ufficio, non spettando all’interessato l’onere di dimostrare l’effettività di tale attività al momento della comunicazione, poiché almeno nella fase iniziale del procedimento, tale condizione risultava pacificamente e pertanto sarebbe stato onere dell’autorità procedente verificarne la permanenza (Sez. 6, 29345/2014).