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Art. 157 - Prima notificazione all’imputato non detenuto

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato.

6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis.

Rassegna giurisprudenziale

Prima notificazione all’imputato non detenuto (art. 157)

L'esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputato (non detenuto) mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia che non abbia dichiarato di non accettarla nei modi tempestivi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis, deve ritenersi senz'altro legittima, in quanto detta notificazione non può riguardare - per definizione - il primo atto del procedimento, postulando il giudizio d'appello la previa celebrazione del giudizio di primo grado. (Nel motivare il proprio convincimento, la Corte ha richiamato precedenti arresti giurisprudenziali che stabilivano conformemente che per “prima notificazione”, a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis, deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio, con conseguente legittimità della notificazione eseguita, con le modalità suddette, della citazione per il giudizio di appello) (Sez. 1, 13648/2022).

È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157 comma 8-bis presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Detta nullità è di ordine generale a regime intermedio e deve ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa nonché nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 (Sez. 1, 17800/2021).

Il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'art. 161, comma 4, bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 (richiamate nell'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 161), non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto (Sez. 3, 13615/2020).

Il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma 8, è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale, ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale ufficiale esercizio dell’attività lavorativa.

Ne discende che l’omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171 lett. d), la quale, inficiando il procedimento della vocatio in ius, riveste carattere assoluto ai sensi dell’art. 179 (Sez. 2, 31718/2018).

La notificazione eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 157, co. 8-bis,  anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, integra una nullità generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato e neppure dalla proposizione dell’appello da parte del difensore, la quale non incide sulla mancata decorrenza del termine per l’impugnazione nei confronti dell’imputato (Sez. 5, 7237/2021).

Nell’ipotesi di notifica effettuata a familiare convivente ai sensi dell’art. 157 comma 1, non è previsto che l’ufficiale giudiziario dia un ulteriore avviso al destinatario mediante l’invio di una lettera raccomandata, come è invece disposto dalla L. 890/1982 con riguardo alle notifiche effettuate dall’agente postale (Sez. 2, 27976/2018).

Pur in presenza di accertata ritualità della notifica della pronuncia di condanna contumaciale, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto di un’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza stessa che sia fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell’atto, in quanto detto procedimento per non essersi compiuto, come nel caso in esame, con consegna dell’atto a mani dell’interessato, non può di per sè offrire la prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. In siffatta situazione il giudice dell’esecuzione non può arrestare la propria disamina alla validità della notificazione, ma deve altresì verificare la possibile mancanza di effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento che l’aveva concluso, specie se l’imputato non avesse designato un difensore di fiducia, che potesse assisterlo in attuazione di un rapporto volontariamente costituito, ma si era affidato all’azione di un legale designato d’ufficio, che non vi è prova avesse potuto mantenere contatti costanti con il suo rappresentato, in forza dei quali lo avesse reso edotto dell’intervenuta condanna (Sez. 1, 31348/2018).

La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (SU, 58120/2017).

Tale nullità è tuttavia priva di effetti se non dedotta tempestivamente, in quanto soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 (Sez. 7, 28683/2018).

La notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis, deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d’ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo (Sez. 3, 31412/2018).

La notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 , ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c) , soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. 6, 30444/2018).

Ai fini dell’applicazione dell’art. 157, per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell’atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all’ufficiale giudiziario, rappresentino a quest’ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell’agente notificatore il ragionevole affidamento che l’atto perverrà all’interessato (Sez. 7, 27810/2018).

Qualora la notificazione del decreto di citazione sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario come tale indicata nella relazione dell’ufficiale giudiziario, l’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l’allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell’atto in questione (Sez.5, 38578/2014).

L’art. 157, in tema di prima notificazione all’imputato non detenuto, prevede che, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162 (e quindi di elezione o dichiarazione di domicilio), la prima notificazione all’imputato non detenuto debba essere eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se questo non è possibile, la notificazione deve essere eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Nel caso di notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 890/1982 e s.m.i., l’art. 7 prevede che l’agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui, ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (comma aggiunto dall’articolo 36, comma 2-quater DL 248/2007) (Sez. 5, 25653/2018).

Secondo il dettato dell’art. 157 la prima notificazione nei confronti dell’imputato che non sia detenuto deve essere eseguita mediante consegna, in copia, a lui dell’atto da notificare; ove ciò non sia possibile la consegna può essere eseguita, tramite materiale traditio dell’atto in questione a persona convivente, anche temporaneamente, col destinatario di esso ovvero al portiere, o a che ne fa le veci, dello stabile ove il destinatario abbia la propria abitazione oppure vi svolga abitualmente la sua attività lavorativa. Sebbene debba essere generalmente riconosciuto che la notificazione nei confronti di soggetto che svolga compiti gestori all’interno di una compagine sociale possa essere eseguita anche presso la sede di tale compagine, dovendo ritenersi che il soggetto persona fisica che ricopra il predetto ruolo in detta società conduca abitualmente lì la sua attività lavorativa e dovendo, altresì, ritenersi che la persona che sia ivi addetta alla ricezione degli atti si trovi, per effetto della preposizione allo svolgimento di tale compito (connesso alla sua prestazione lavorativa), nella relazione di temporanea convivenza col destinatario dell’atto richiesta dall’art. 157, comma 1, tuttavia l’applicazione del predetto principio, ove si voglia tutelare la effettività della conoscenza dell’atto trasmesso, postula, come presupposto indubitabilmente indispensabile, che la notificazione sia eseguita in un luogo ove la struttura societaria in cui il materiale destinatario dell’atto sia incardinato abbia un reale ed attuale radicamento. Tale non può però ritenersi la mera sede legale di detta compagine, nel caso in cui la stessa sia stata dichiarata fallita, posto che il passaggio del potere rappresentativo e gestorio di essa nelle mani del curatore, rende non più attuale il rapporto fra amministratore e società, che faceva ragionevolmente presumere che il primo ivi svolgesse abitualmente la sua attività lavorativa (Sez. 3, 53127/2017).