x

x

Art. 156 - Notificazioni all’imputato detenuto

1. Le notificazioni all’imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell’istituto informa immediatamente l’interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell’articolo 157.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all’imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell’articolo 159.

Rassegna giurisprudenziale

Notifiche all’imputato detenuto (art. 156)

Quesito posto alle Sezioni unite: se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156, comma 1,  o presso il domicilio eletto (Sez. 3, 50429/2019).

Le Sezioni unite hanno così risposto: le notifiche all’imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite presso il luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, mediante consegna di copia alla persona. La notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 (SU, 12778/2020).

Informazione provvisoria: la notifica all’imputato detenuto va fatta presso il luogo di detenzione (SU, camera di consiglio del 27 febbraio 2020).

Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, procedura che deve trovare applicazione, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez. 6, 35265/2021).

La notifica all’imputato detenuto, anche per altra causa, che venga eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione è valida: infatti il domicilio eletto, implicando l’indicazione, non solo del luogo in cui gli atti devono essere notificati ma anche della persona presso la quale la notifica deve essere eseguita, presuppone l’esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale il primo s’impegna a ricevere gli atti riguardanti il secondo e a consegnarli al medesimo. L’elezione di domicilio, in sostanza, rappresenta la manifestazione di un potere di autonomia dell’imputato di stabilire il luogo e la persona presso cui intende che siano eseguite le notificazioni, con l’effetto che queste, cosi effettuate, offrono sufficiente garanzia in ordine alla conoscenza dei relativi atti da parte del destinatario, anche se detenuto, specie se non siano dedotte, come nel caso di specie, circostanze ostative a tale conoscenza (Sez. 2, 18737/2018).

Nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all’imputato stesso, in forza della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 156, deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti degli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima (Sez. 6, 3044/2018).

È valida la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, il cui sopravvenuto stato di detenzione non sia noto al giudice procedente (Sez. 2, 48214/2017).

L’elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale  necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità  può essere superata solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali (Sez. 5, 44020/2017).

Il sopravvenuto stato di detenzione comunicato dall’imputato all’autorità procedente rende non più attuale l’elezione di domicilio effettuata in precedente (Sez. 6, 18628/2015).

Nel procedimento di esecuzione, in caso di eventuale stato di detenzione non conosciuto dall’ufficio e non dedotto dalla parte, non sussiste nullità della notifica ritualmente effettuata al domicilio risultante in atti (Sez. 1, 4457/2017).

L’art. 156 riguarda l’ipotesi dell’indagato sottoposto a custodia in carcere. Invece, in caso di arresti domiciliari, prevale la regola di notifica al domicilio eletto (Sez. 6, 32737/2016).