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Art. 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

1. Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all’atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell’autorità procedente.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazioni per pubblici proclami alle persone offese (art. 155)

In tema di notifiche, l’impossibilità di identificazione di taluna delle persone offese, in presenza della quale è consentita, ai sensi dell’art. 155, la notificazione per pubblici proclami, va intesa in senso rigoroso, costituendo essa il presupposto per l’adozione di un mezzo di notificazione da riguardarsi come eccezionale (Sez. 1, 6769/2002).