Deepfake sessuale e limiti del diritto penale: perché non tutto ciò che indigna può essere punito

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Deepfake sessuale e limiti del diritto penale: perché non tutto ciò che indigna può essere punito

 

 

                          

I deepfake sessuali sono diventati in pochi anni uno dei fenomeni più inquietanti dell’ecosistema digitale. Attraverso sistemi di intelligenza artificiale è oggi possibile creare video o immagini in cui una persona appare coinvolta in atti sessuali mai avvenuti, con conseguenze devastanti sulla sua reputazione, sulla sua identità e sulla sua vita relazionale.

Proprio per rispondere a questa nuova forma di aggressione, il legislatore è intervenuto introducendo l’art. 612-quater c.p., che incrimina la creazione e la diffusione di contenuti manipolati o simulati con tecnologie digitali. Non si tratta soltanto dell’ingresso di una nuova fattispecie nel catalogo dei reati, bensì di una presa di posizione sul modo in cui il diritto penale deve reagire a fenomeni tecnologici capaci di alterare i presupposti stessi dell’offesa[1].

Il deepfake sessuale rappresenta, in questo quadro, la declinazione più evidente e problematica della nuova incriminazione. È qui che la distanza tra danno percepito e strumenti tradizionali di tutela è emersa con maggiore forza, mettendo sotto pressione categorie penalistiche consolidate e alimentando la tentazione di “salvare il possibile” attraverso interpretazioni estensive delle fattispecie esistenti[2].

Prima dell’intervento legislativo, il sistema penale non era del tutto silente. Diffamazione, illecito trattamento dei dati personali, sostituzione di persona, atti persecutori, revenge porn: ciascuna di queste incriminazioni è stata chiamata, in momenti diversi, a intercettare frammenti delle condotte basate sui deepfake. Il problema, tuttavia, non era l’assenza di risposte punitive: era la loro frammentarietà. Nessuna di tali fattispecie risultava strutturalmente idonea a cogliere il nucleo unitario dell’offesa, rappresentato dalla costruzione artificiale di una realtà falsa, attribuita a una persona reale e idonea a incidere sulla sua identità, sulla sua autodeterminazione e sulla sua proiezione sociale[3].

Rispetto al revenge porn, in particolare, emerge uno scarto ontologico incolmabile: mentre in quel caso la lesione scaturisce dalla decontestualizzazione di un dato reale e privato, nel deepfake assistiamo a una vera e propria espropriazione dell'identità sessuale attraverso una menzogna costruita, che non avrebbe potuto essere sussunta nelle norme preesistenti senza violarne il perimetro semantico.

È proprio questo elemento di falsificazione dell’evento a segnare il discrimine. Nel deepfake sessuale non viene divulgato un contenuto reale né si altera un dato preesistente: si simula un fatto mai accaduto, presentandolo come autentico. L’offesa non risiede soltanto nella lesione della reputazione o della riservatezza, bensì nella creazione artificiale di un’esperienza sessuale imputata alla vittima, con una dinamica lesiva che non coincide con quella presupposta dalle fattispecie tradizionali.

La scelta legislativa di introdurre una fattispecie autonoma va letta, allora, come una decisione di metodo prima ancora che di politica criminale. Essa sottrae l’interprete alla necessità di forzare le categorie esistenti e rende esplicita una discontinuità che interpretazioni “creative” avrebbero potuto occultare. Questa opzione, tuttavia, non è priva di conseguenze sul piano della successione delle leggi penali nel tempo.

La tipizzazione interviene, infatti, dopo che il fenomeno ha già prodotto effetti socialmente percepiti come intollerabili, prima ancora che giuridicamente qualificati. Questa tensione tra indignazione collettiva e tipicità penale non è, del resto, estranea ad altri ambiti della comunicazione digitale, soprattutto ad alta esposizione mediatica, nei quali la percezione sociale del danno tende a precedere – e talvolta a sollecitare impropriamente – l’intervento punitivo, ponendo il giurista – e, prima ancora, l’operatore pratico – di fronte alla necessità di distinguere rigorosamente tra ciò che appare intollerabile sul piano etico e ciò che risulta penalmente tipizzabile[4].

Ne deriva una frattura tra la rilevanza sociale dell'offesa e la sua sanzionabilità penale, che non può essere colmata retroattivamente senza sacrificare il principio di legalità. Il divieto di analogia e di retroattività della legge penale sfavorevole impone di accettare l’esistenza di un’area di non punibilità pregressa, anche quando ciò comporta un evidente scarto tra percezione sociale dell’offesa e risposta punitiva[5].

In un’epoca in cui il processo mediatico corre fisiologicamente più veloce di quello penale, la scelta di non punire i fatti antecedenti alla norma non deve essere letta come un "vuoto di giustizia". Rappresenta semmai l'affermazione del primato della legge sulla percezione sociale, evitando di trasformare il giudice in un improprio riparatore di condotte percepite come intollerabili dalla collettività ma non ancora sussumibili in una fattispecie incriminatrice. Lungi dal costituire una patologia del sistema, questa frattura rappresenta una conseguenza fisiologica di un diritto penale che rifiuta logiche emergenziali.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la norma penale deve essere accessibile e prevedibile, anche nei suoi sviluppi interpretativi, affinché il consociato possa orientare le proprie condotte. In questa prospettiva, l’impossibilità di punire retroattivamente i deepfake sessuali non è il segno di una carenza di tutela, bensì il riflesso della funzione di garanzia che il principio di legalità continua a svolgere.

La tentazione di colmare tale frattura attraverso interpretazioni estensive delle fattispecie preesistenti comporterebbe un costo sistemico ben più elevato. Trasferire sull’interprete il compito di supplire alle scelte legislative significa alterare l’equilibrio tra garanzia e repressione, esponendo la tipicità penale a una deriva analogica mascherata da adattamento tecnologico. La tipizzazione autonoma del deepfake rende invece visibile il limite e ne assume consapevolmente il peso.

In questo senso, l’art. 612-quater c.p. non rappresenta soltanto una risposta a un fenomeno emergente, quanto un banco di prova per la tenuta del diritto penale contemporaneo. Accettare i limiti della nuova incriminazione significa riaffermare che la funzione del diritto penale non è quella di inseguire ogni forma di danno percepito, bensì di intervenire secondo regole che preservino la coerenza del sistema e la prevedibilità della sanzione. È proprio in questa capacità di fermarsi, più che nella rapidità della reazione punitiva, che si misura la credibilità dello Stato di diritto di fronte alle sfide dell’innovazione tecnologica.

 

[1]Cfr. L. Scotti, Deepfake e offesa reale: la nuova fattispecie penale, in Diritto.it, 2026; M. Sorvillo, L’art. 612-quater c.p. e la tutela penale contro i deepfake: dalla lacuna normativa alla tipizzazione legislativa, in Altalex, 2026.

[2]Per una più ampia trattazione dei rapporti tra deepfake sessuale, principio di legalità e successione delle leggi penali nel tempo, L. Scotti, Deepfake sessuale e legalità penale: il costo costituzionale della tipizzazione dell’offesa artificiale, pubblicato su Questione Giustizia e consultabile al seguente link: https://www.questionegiustizia.it/articolo/deepfake-sessuale-e-legalita-penale-il-costo-costituzionale-della-tipizzazione-dell-offesa-artificiale.

[3]Cfr. L. Scotti, Istigazione e comunicazione digitale. La struttura dell’offesa penale nell’era degli influencer, in Filodiritto, 2026.

[4]Sul punto, v. L. Scotti, Indignazione collettiva e tipicità penale: il caso “Pandoro Gate” tra truffa e comunicazione digitale, in Altalex, 2026.

[5]Cfr. L. Scotti, Deepfake sessuale e legalità penale, cit.