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Art. 1508

Vendita separata di cosa indivisa

Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero [Codice civile 1507], ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente [Codice civile 1509].

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