Art. 1478
Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto [Codice civile 1326] la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore [Codice civile 1476, n. 2].
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa [Codice civile 1479, 2822].
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