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Art. 1477

Consegna della cosa

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita [Codice civile 1177, 1476].

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze [Codice civile 817] e i frutti [Codice civile 820] dal giorno della vendita [Codice civile 818, 821].

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta [Codice civile 1182, 1262, 1527].

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