Art. 1477
Consegna della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita [Codice civile 1177, 1476].
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze [Codice civile 817] e i frutti [Codice civile 820] dal giorno della vendita [Codice civile 818, 821].
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta [Codice civile 1182, 1262, 1527].
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