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Art. 1503

Esercizio del riscatto

Il venditore decade dal diritto di riscatto [Codice civile 1500, 1604, 2964], se entro il termine fissato non comunica al compratore [Codice civile 1504, 1509] la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale [Codice civile 1208, 1209] entro otto giorni dalla scadenza del termine [Codice civile 1206].

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2653, n. 3, 2691, 2725].

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