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Art. 1504

Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore [Codice civile 1502, 1503] può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile [Codice civile 732, 792, 2645, 2653, n. 3, 2691].

Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

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