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Art. 1505

Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa [Codice civile 2704] e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni [Codice civile 1599, 1604].

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