Art. 1506
Riscatto di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione [Codice civile 1111] deve proporre la domanda anche in confronto del venditore [Codice civile 1113].
Se la cosa non è comodamente divisibile [Codice civile 720] e si fa luogo all’incanto [Codice di procedura civile 576], il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
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