Art. 1502
Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto [Codice civile 732] è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [Codice civile 1475], le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa [Codice civile 1150, 1500].
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa [Codice civile 1152]. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele [Codice civile 1151].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.