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Art. 1501

Termini

Il termine per il riscatto [Codice civile 1500, 1604] non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili [Codice civile 1510] e di cinque anni in quella di beni immobili [Codice civile 732, 1502, 1537]. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale [Codice civile 1419].

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

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