Art. 1500
Patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto [Codice civile 1501, 1503, 2653, n. 3] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [Codice civile 1502, 1604].
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza [Codice civile 1419].
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