Il “like” apposto da un terzo, può essere lesivo della reputazione?

Corte Suprema - Austria

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Il “like” apposto da un terzo, può essere lesivo della reputazione?

 

Il ricorrente dinanzi alla Suprema Corte (“OGH”), aveva pubblicato, il 5.7.25, sulla propria pagina Facebook, un “Posting” riguardante una festa in famiglia.

Un terzo poi pubblicava, nello spazio riservato ai commenti, le seguenti parole: ”Dalla faccia (del titolare della pagine Facebook) del ricorrente, non traspare, nè sincerità, nè decenza; è triste, che con “Falschheiten” (doppiezze/ipocrisie), si guadagnano tanti soldi”.

A questo commento, reagiva il convenuto, con un “like” (“gefällt mir”- mi piace).

Il ricorrente sosteneva, dinanzi al giudice di primo grado, che il commento, munito di un “like” dal convenuto, era lesivo della reputazione di esso ricorrente. Il convenuto, con il “like”, aveva fatto proprio il contenuto del commento. Il “Liken”, doveva essere considerato concorso nella diffusione di notizie, che, per esso ricorrente, erano “ehrenrührig” (lesive dell’onore).

Il convenuto contestava gli assunti del ricorrente.

Il giudice di primo grado riteneva, che il “Liken” fosse da valutare come “Zustimmung zum Inhalt (des “Postings)” e atto ad influenzare l’ opinione di altre persone, che leggono il ”Posting” e una “Beteiligung an der “Ehrverletzung”.

Proposto appello dal convenuto, il gravame, non veniva accolto.

“Zulässig, invece, veniva ritenuto il ricorso “in Revision” (dinanzi alla Suprema Corte (“OGH”)) del convenuto, in quanto, non vi era giurisprudenza (dell’”OGH”) a proposito dell’interpretazione del significato “graphischer Inhalte” in “sozialen Netzwerken”.

Nella propria ordinanza (“Beschluss”), l’”OGH” ha premesso, che manifestazioni del pensiero, possono essere esternate anche a mezzo di immagini; in proposito, è stata richiamata la giurisprudenza sul § 1330 ABGB. Nel caso sottoposto al vaglio di essa Corte, ben 77 persone avevano visto il “like” in calce al commento,                       per cui è ravvisabile la cosiddetta Mindestpublizität (pubblicità minima), richiesta ai sensi del § 1330 ABGB (Cod. Civ.).

Ai fini del “Bedeutungsinhalt einer Äußerung”, si deve tenere conto del “Gesamteindruck”, che l’esternazione fa sul lettore medio.

A proposito “bildsprachlicher Reaktionen” (quale il “postare” un “like”) vengono in considerazione vari fattori, come l’ambiente culturale, le relazioni tra estensore del “Posting” e chi reagisce allo stesso, il contesto, nel quale è inserita la “notizia”.

Ha poi osservato la Suprema Corte, che in dottrina, “das Setzen eines “likes”, senza ripetere il contenuto del “Posting” e senza identificarsi espressamente con esso, è una semplice “Zustimmung zu einer fremden Äußerung”, un’”unverbindliche Gefallensäußerung”.

Chi aggiunge un “like” in calce a un “Posting”, dimostra semplicemente simpatia, che si esaurisce, però, in una “kommunikativen Reaktion”.

Ha richiamato, poi, la Suprema Corte, la sentenza della Corte EDU (Bsw, 357/19 – Malik/Turchia), secondo la quale, l’uso di “Like-Buttons”, è da valutare come prova dell’interesse manifestato per il contenuto del “Posting”; si tratta, di una manifestazione del pensiero, usuale e “popolare”, nei social media, di un’esternazione di simpatia, a meno che il contenuto del “Posting”, non venga fatto espressamente proprio da chi aggiunge il “like” al commento.

Ha osservato l’OGH austriaco, che anche il “Bundesgericht” (“EBG”) della Svizzera, in un procedimento per diffamazione, ha ritenuto, che il significato “Gefällt mir”, con un pollice verso l’alto, è ”diffus und ohne verbindlicher Resonanz des betreffenden Inhaltes”; è un’inhaltliche Gefallensäußerung”, se non viene aggiunto un proprio commento dall’autore del “like”.

 

Secondo l’OGH austriaco, in sede di valutazione del significato di un “like”, apposto in calce a un commento “postato” su “Facebook”, deve tenersi conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Un “like”, non è un “segno” grafico individuale, ma un simbolo standardizzato, messo a disposizione degli utenti di social media e ritenuto, “am ehesten passend”; passa in “second’ordine” rispetto a un contenuto individuale. Non è percepito, dagli “users”, come esternazione individuale.

Inoltre, è da tenere conto del numero di “likes”, apposti in calce al “Posting”. Un elevato numero degli stessi, è indice, di una condivisione (forte) del contenuto del “Posting” (nel caso sottoposto al vaglio dell’OGH, si è trattato di un unico “like”. L’OGH austriaco ha condiviso espressamente la tesi del “Bundesgericht” della Svizzera, secondo il quale, il “like”, di per sè, ha “diffusen Charakter”.

Ha poi osservato l’OGH, che il “like”, postato dal convenuto, è una reazione a esternazioni pubblicate dall’attore in occasione del matrimonio di un familiare, che aveva preso spunto da questo matrimonio, per glorificare la propria “wundervolle” moglie, dicendosi un “Glückspilz” (uno baciato dalla fortuna).

Il convenuto ha reagito “ablehnend” a quest’esternazione, nel senso di un’antipatia verso l’attore (e della di lui vita privata (di cui, magari, il convenuto era a conoscenza di qualche particolare non troppo edificante…)).

Ha ritenuto l’OGH, che il convenuto, apponendo, in calce al commento, un “like”, non si fosse “identificato” con gli assunti del terzo secondo i quali, l’attore fosse persona priva di sincerità nonchè di “Anstand”, guadagnasse soldi con doppiezza; ** una cosa del genere, non l’avrebbe ritenuta un “unbefangener Leser”.

L’esternazione del convenuto, non era altro, che la manifestazione di una “unspezifischen Antipathie” (antipatia generica) nei confronti dell’attore. In ciò, non è riscontrabile un nocumento alla reputazione dell’attore.

Ha concluso l’OGH, che la “Revision” proposta dal convenuto era fondata. Di conseguenza, l’OGH ha “ripristinato” la sentenza di primo grado. Condanna alle spese del soccombente.

**  Vengono in mente le parole di Giovenale – Satira I^:  “Quandoquidem inter nos sanctissima divitiarum maiestas, etsi funesta pecunia templum nondum habitat, nullas nummarum ereximus aras..”