“Verbot der Gesichtsverhüllung” (divieto di coprire il viso)
“Verbot der Gesichtsverhüllung” (divieto di coprire il viso)
“Kopftuchverbot” (divieto del copricapo)
Con legge federale – in vigore sin dall’1.10.17 – è stata vietata, in Austria, la “Verhüllung des Gesichtes in der Öffentlichkeit” per effetto dell’“Antigesichtsverhüllungsgesetz – AgesVG“. Nel § 1 di questa legge, sono enunciati gli obiettivi, che si è proposto il legislatore: 1) integrazione, 2) partecipazione alla vita pubblica, 3) facilitare la comunicazione, 4) sicurezza.
Il divieto sancito dalla predetta legge, trova applicazione, in linea di principio, contro la copertura del viso o il velare lo stesso, di modo che, il viso non sia più riconoscibile; copertura attuata, non soltanto con indumenti, ma anche con altri oggetti.
Il “Verbot” vale nei luoghi pubblici e negli edifici pubblici (sede di uffici pubblici, strade, scuole, università, stazioni ferroviarie, piscine pubbliche, centri fitness, centri commerciali e, in genere, nei luoghi o stabilimenti accessibili – sempre o in determinati orari – da un numero di persone potenzialmente indeterminato).
Non si contravviene all’”AgesVG”, se la “Verhüllung” o la “Verbergung”, è obbligatoria per effetto di una legge federale o regionale (“Landesgesetz”) oppure se la copertura del viso, avviene al fine, di adempiere un obbligo di legge (per es., casco obbligatorio per motociclisti, nell’esercizio di un’attività sportiva (p. es. scherma), per motivi sanitari o professionali, in occasione di manifestazioni culturali o di tradizione, per ripararsi dalle intemperie (freddo) o dall’inquinamento dell’aria).
I contravventori, o, meglio, le contravventrici, possono essere puniti, con la sanzione amministrativa fino a 150 Euro. Ogni caso di violazione, “wird individuell beurteilt” (valutato individualmente) e agli agenti, è riconosciuta una certa discrezionalità; è ammissibile anche, che l’agente si limiti a una “Abmahnung”, a un ammonimento.
L’agente, di norma, avverte la contravventrice sull’esistenza del divieto e, se la persona si toglie la “Gesichtsverhüllung”, non viene inflitta sanzione. Non cosí in caso di rifiuto e, qualora non possa essere accertata l’identità, gli agenti sono facoltizzati, ad accompagnare la persona presso un ufficio di polizia.
Il procedimento di comminazione della sanzione amministrativa, è di competenza delle “Bezirksverwaltungsbehörden” (autorità amministrative) del Comune, per il quale la “Landespolizeidirektion”, è “Sicherheitsbehörde” di prima istanza. Trova applicazione il § 86, Abs. 2, “SPG -Sicherheitspolizeigesetz” (Legge di pubblica sicurezza).
Nell’ambito di una riforma in materia di istruzione (pubblica e privata), in Austria, è stato introdotto il divieto, per alunne al di sotto dei 14 anni (di religione islamica), di portare un copricapo. Questo divieto, è entrato in vigore con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 e trova applicazione, all’interno di tutte le strutture scolastiche. La legge di riforma, è stata approvata da tutti i partiti, rappresentati nel “Nationalrat”, tranne uno, che ha ritenuto, che il divieto possa contrastare con norme della Costituzione federale.
L’obbligo di osservanza del “Kopftuchverbot”, è di competenza del preside, il quale deve informare l’autorità in caso di violazione.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, è partita una campagna di informazione per insegnanti e famiglie; è stato distribuito, pure, materiale informativo. In una prima fase di applicazione delle norme, i presidi, non sono tenuti a denunciare le infrazioni, ma, piuttosto, di continuare a informare le famiglie delle alunne e le alunne stesse.
Se la violazione persiste, può essere inflitta sanzione amministrativa fino a 800 Euro.
La Comunità islamica in Austria, intende impugnare la normativa dinanzi al “Verfassungsgerichtshof” (Corte costituzionale), anche se un noto studioso di teologia islamica, afferma, che, portare un copricapo (per ragazze di una certa età), non è previsto/prescritto dal Corano.
Il divieto del “Kopftuch” è considerato, dalla Comunità islamica, una manifestazione di ostilità verso la religione islamica. C’è, però, chi osserva, che la dottrina islamica, condiziona l’obbligo di osservanza dei precetti religiosi, ai seguenti criteri: 1) maturità, 2) conoscenza e 3) libertà.
In Austria, la “Religionsmündigkeit”, inizia con l’avvenuto compimento del 14.mo anno di età. I fautori del “Kopftuch”, sostengono, che la copertura dei capelli per le ragazze al di sopra dei 14 anni, sarebbe necessaria, per una questione di “decenza”; per evitare molestie da parte dei maschi.
Secondo la maggioranza dei presidi, l’attuazione del “Kopftuchverbot”, è problematica. L’istruzione dovrebbe favorire il “Miteinander” (l’insieme) e non le divisioni. La norma va comunque osservata, anche se molti si augurano, che la Corte cost., ne dichiari la “Verfassungswidrigkeit”; confidano, dicono, nello Stato di diritto.
Altri argomentano, che il divieto, contrasterebbe con il principio della “weltanschaulichen Neutralität” dello Stato e i presidi sostengono, che vi siano difficoltà, a “spiegare” il divieto a genitori e alunne.
Il “Verbot” genera un conflitto tra libertà di religione e Stato, anche se dalla “Sure” 24:31, non è deducibile un obbligo di indossare un “Kopftuch” per le ragazze, che hanno compiuto il 14. mo anno di età.
Secondo teologi islamici, il “Gebot”, risalente al 7.mo secolo d. C., era stato dettato per le donne adulte e aveva una funzione sociale, nel senso, di distinguere le donne libere, dalle schiave.
Attualmente, il “Kopftuchverbot” è visto dagli insegnanti, come “pädagogische Zerreißprobe”.
Molti insegnanti ritengono, che il dover fare osservare il “Kopftuchverbot”, sia in contrasto con il loro “Bildungsauftrag”.
Da persone di fiducia – che dovrebbero essere – vengono, di fatto, trasformati in “controllori”. Per quanto concerne i copricapi di persone di fede diversa da quella islamica, lo Stato, non ha obiezioni di sorta; questo è difficile da spiegare alle alunne di religione islamica.
È da notare, che l’introduzione del divieto del “Kopftuch” per alunne al di sotto dei 14 anni, ha fatto parte dell’accordo di coalizione tra i partiti, attualmente al Governo federale.
Secondo alcuni, questo divieto, potrebbe dar luogo, a una “guerra di religione” (“Glaubenskrieg”), in Austria **, dato che la religione islamica, ivi è riconosciuta, sin dal 1912. Nella sola Vienna, ci sarebbero circa 14.500 alunne di religione maomettana. Chi non fa osservare il divieto de quo, rischia una sanzione disciplinare.
In Francia, in uno Stato laico per antonomasia, il “Kopftuchverbot”, è in vigore sin dal 1994 (senza che vi siano stati “rivolgimenti” di sorta) e, a decorrere dal 2004, è proibito ostentare, in pubblico, qualsiasi simbolo od oggetto di carattere religioso.
È stato fatto notare, peraltro, che in Turchia, Paese, dal quale è immigrata – in Austria – la maggior parte delle persone di religione islamica, il fondatore della “Nuova Turchia”, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), nel 1937, aveva vietato a tutti i pubblici dipendenti e alle studentesse, portare il copricapo islamico. Tuttavia, nel 2008, questo divieto, è stato abolito.
In Austria, anni addietro, era già stato introdotto un “Kopftuchverbot” per le ragazze di età inferiore ai 14 anni, ma la Corte costituzionale, ne aveva poi dichiarato l’incostituzionalità e il Governo, recentemente, ha fatto sapere, che ora il nuovo “Verbot” sarebbe “verfassungskonform”, per cui, non si teme una nova dichiarazione di “Verfassungswidrigkeit”.
Vedremo.
Sta di fatto, che questo divieto, sembra contrastare con il principio della libertà di religione (“Religionsfreiheit”) e di parità dinanzi alla legge, perchè, per esempio, nessun divieto vige per il turbante portato dagli “Sikhs”, che, da anni, vivono e lavorano in Austria.
** Attualmente, secondo stime attendibili, in Austria, vivono 750.000 – 800.000 persone di fede islamica.