Legge di modifica del Codice penale

Austria - Strafrechtsänderungsgesetz 2026
Antichi e nuovi malesseri del diritto penale
Antichi e nuovi malesseri del diritto penale

Legge di modifica del Codice penale – Austria - Strafrechtsänderungsgesetz 2026

 

Il ministero della Giustizia austriaco ha presentato, recentemente, un disegno di legge, mediante il quale, verranno modificati e integrati non pochi paragrafi dello “Strafgesetzbuch - StGB”.

Queste “Änderungen”, si sono rese necessarie, principalmente, al fine di adeguare il diritto interno a Direttive comunitarie e a Convenzioni internazionali.

Le “novità” principali riguardano 1) il “Menschenhandel”, 2) il commercio di organi, 3) l’art. 8 dello Statuto di Roma (CPI), 4) l’impiego di armi contenenti “biologische Agenzien oder Toxine” e di armi laser, che causano cecità.

Per quanto concerne il “Menschenhandel”, nella fattispecie, viene incluso l’uso di tecnologie informatiche, al fine di individuare le vittime, sfruttarle, controllarle; sono previsti aumenti di pena in questi casi.

Altra “novità” concerne la pubblicazione di fotografie e video a sfondo sessuale (anche se manipolate o prodotte con uso di A I), se la diffusione avviene ad opera dell’autore del reato o se questi ha agevolato la “Verbreitung”.

Ai sensi dell’art. 10, Abs. 1, della Convenzione concernete il commercio di organi, l’Austria renderà punibile i reati commessi, 1) non soltanto all’interno, ma anche, 2) se il fatto è avvenuto a bordo di una nave o di un aeromobile con bandiera austriaca, 3) è commesso da un cittadino austriaco, 4) da persona avente residenza in uno Stato aderente alla Convenzione predetta.

Il § 64, Abs. 1, Z. 4 a, StGB, viene modificato nel senso, che verrà previsto come reato contro “Leib und Leben”, l’espianto di un organo, senza il consenso del “donatore” vivente; inoltre, un espianto, motivato 1) dal conseguimento di denaro o di altra utilità, 2) dall’aver compiuto attività mediatrice, 3) dal commercio con organi espiantati illecitamente.

L`”Organentnahme ohne Einwilligung des Spenders“, sarà punibile dall’AG austriaca, a meno che l’espianto sia stato lecito secondo le leggi dello Stato estero.

La modifica del § 63 StGB comporterà, che reati commessi a bordo di un aeromobile, registrato in Austria, indipendentemente dal luogo, nel quale si trova (cosiddetto Flaggenprinzip), saranno punibili penalmente, non esclusi gli aerei militari.

Viene considerato commesso in Austria (“Landestat”), se il reato è perpetrato a bordo di un aeromobile decollato dal territorio austriaco o destinato ad atterrare in Austria, se l’autore del reato è ancora a bordo.

La donazione di un organo da parte del donatore, è, per questi, un “fremdnütziger Eingriff” e giustificato unicamente, se ricorrono i presupposti di cui al § 90 StGB (consenso dell’avente diritto e non contrarietà alle “guten Sitten”).

Qualora il donatore sia vivente, si discute, in dottrina, se, in caso di

violazione del § 8, Abs. 1, “OTPG” (“Organtransplantationsgesetz”), possa trovare applicazione il § 90 StGB (attualmente, la violazione del § 8, Abs. 1, “OTPG”, comporta una sanzione amministrativa). Secondo il disegno di legge de quo, l’espianto di un organo non è lecito, se il donatore non ha compiuto il 18.mo anno di età (anche in Svizzera e nella RFT, un espianto ai danni di una persona di età inferiore ai 18 anni, non è ammissibile e il contravventore è punito ai sensi del C.P.

Nella fattispecie “Menschenhandel”, ora è compreso anche il prelievo di un organo (o parti di un organo), quale attività di sfruttamento (§ 104 a, Abs. 3, StGB).

Il § 104 a StGB ravviserà, quale sfruttamento, il prelievo di tessuti; di cellule, se il prelievo delle stesse avviene con frequenza tale, da poter causare “nachhaltige Gesundheitsschäden”.

Altra modalità di sfruttamento sanzionata, sarà l’adozione illecità. Ai fini della punibilità, basta l’intenzione di sfruttare la vittima in futuro.

Il nuovo § 104 b, StGB, se il fatto non è punito da altra norma con pena della stessa entità o con pena più grave, sanziona penalmente, chi si avvale dell’attività lavorativa di una persona - pur sapendo che la stessa è stata vittima di “Menschenhandel”.

L’espianto di un organo è sanzionato – con pena detentiva fino a tre anni – non soltanto se lo “Spender” è ancora in vita, ma anche se si tratta di “verstorbener Person”, qualora allo “Spender” dell’organo oppure a un terzo, venga offerto, promesso o concesso un vantaggio patrimoniale (“Vermögensvorteil”).

Chiunque (§ 110 b, StGB), al fine di procurare a sè o a un terzo, un vantaggio patrimoniale, opera come      intermediario tra “Spender” e “Empfänger”, se non è punibile quale concorrente nel reato, con pena più grave, è punito con pena detentiva fino a 2 anni.

Se il fatto è commesso quale membro di un’associazione per delinquere, la pena detentiva, è da sei mesi a 5 anni.

Chiunque esegue l’espianto di un organo o utilizza un organo per fini diversi dal trapianto, se questo è avvenuto senza il consenso del “donatore”, è punito con pena detentiva fino a tre anni.

Identica pena va inflitta a chiunque – ad uno degli scopi di cui al cpv. precedente – conserva, prepara, trasporta, importa, esporta, accetta o consegna a un altro, un organo espiantato senza il consenso del “donatore”.

Se il fatto è commesso dal partecipe ad un’associazione per delinquere, la pena detentiva è da sei mesi a 3 anni.

Chiunque esegue l’espianto di un organo da una persona deceduta nonostante dichiarazione espressa, resa in vita dalla stessa o dal legale rappresentante della medesima, è punito con pena detentiva fino a due anni. Se il fatto è commesso dal partecipe a un’associazione per delinquere, la pena detentiva è fino a 3 anni.

E passiamo alle innovazioni progettate in materia di “Völkerstraftaten”.

Il Capo 25.mo della Parte Speciale del C.P. sarà intitolato “Völkerstratftaten”.

Nel § 321 c, n. 1, StGB, la dizione “großem Ausmaß”, è sostituita da quella di “erheblichem Umfang”.

All’Abs. 1 del § 321 f, StGB, vengono aggiunti i nn. 4 e 5.

n.4: impiega armi, il cui effetto principale è di ferire con schegge non individuabili nel corpo umano con raggi X oppure n. 5: armi laser, progettate appositamente al fine di causare cecità permanente.

Nella parte finale del disegno di legge de quo, sono indicate le direttive comunitarie, che con l’emananda legge, s’intendono attuare nel diritto interno.

L’entrata in vigore dello “Strafrechtsänderungsgesetz 2026”, è prevista per l’1.11.26.