Tutele rafforzate per la proprietà immobiliare in Italia. Gli aspetti penali
Tutele rafforzate per la proprietà immobiliare in Italia. Gli aspetti penali
INTRODUZIONE
L’attuale maggioranza parlamentare e governativa italiana si sta attivando per implementare una più efficace tutela legislativa della proprietà immobiliare, andando a colpire le diffuse situazioni di illecito, a cominciare dalle occupazioni abusive fino alle più frequenti situazioni di inadempienza contrattuale da parte dei conduttori.
Il tutto peraltro bilanciato da un notevole sforzo economico per migliorare l’offerta abitativa soprattutto a favore delle fasce sociali più disagiate e con minori possibilità di accedere all’alloggio nelle attuali condizioni di mercato.
Detta tutela legislativa degli aventi titolo sull’immobile investe tanto gli aspetti penali, sui quali sono intervenute recentemente alcune novità nel testo dei codici penale e di procedura penale, quanto gli aspetti civilistici, circa i quali sono in discussione presso le competenti commissioni parlamentari alcune importanti novelle ai due codici, sostanziale e di rito.
Nel presente contributo ci soffermeremo sulle novità in capo penale che, introdotte lo scorso anno 2025, sonò già pienamente vigenti. In altra successiva occasione tratteremo di quanto si sta preparando in campo civile.
Ante 2025 la tutela penale della proprietà immobiliare si esauriva in pratica nell’articolo 633 del codice sostanziale, rubricato “Invasione di terreni ed edifici” con il quale si punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032, “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”. La pena è poi aumentata se il fatto è commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata.
Il successivo articolo 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili) ha di mira una tutela di tipo più possessorio che proprietario, rafforzativa delle tutele civilistiche.
Il D.L. n. 48 del 2025 (“decreto sicurezza”), convertito senza modificazioni in Legge 9 giugno 2025 n.80, ha introdotto all’interno del nostro ordinamento il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (nuovo articolo 634-bis del codice penale) e una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile arbitrariamente occupato da terzi estranei e la seguente reintegrazione nel possesso (nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale).
IL NUOVO ARTICOLO 634-BIS CODICE PENALE
In forza della nuova fattispecie penale di cui all’articolo 634bis c.p. viene punito con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo, un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.
La novità principale è data dall’inasprimento delle pene e dalla tipizzazione di una fattispecie specifica costituita dagli immobili destinati a domicilio.
Il nuovo reato richiede, nella sua forma principale, la presenza di violenza, minaccia o raggiro, quindi se mancano questi elementi caratterizzanti continuerà ad applicarsi la disciplina generale dell’articolo 633 c.p., con pene più lievi.
La norma amplia il ventaglio di condotte punibili, includendo non solo l’”invasione” iniziale, ma anche la detenzione senza titolo.
Inoltre il nuovo articolo 634 bis codice penale stabilisce inoltre che soggiace alla stessa pena chiunque, fuori dei casi di concorso, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione.
Il nuovo delitto è punibile a querela della persona offesa, tuttavia il reato diviene perseguibile d’ufficio nei casi in cui il fatto sia commesso ai danni di una persona incapace, per età o infermità.
LA NUOVA PROCEDURA DI LIBERAZIONE D’URGENZA DELL’IMMOBILE OCCUPATO (ART. 321 bis C.P.P.)
L’articolo 321-bis codice di procedura penale (rubricato “Reintegrazione nel possesso dell’immobile”) prevede la possibilità di ottenere un tempestivo provvedimento giudiziale (il decreto di reintegrazione nel possesso emesso dal giudice procedente su istanza del pubblico ministero) e, nelle ipotesi di maggiore urgenza, consente persino un intervento sul posto da parte della polizia giudiziaria: qualora l’immobile occupato rappresenti l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di P.G., espletati i primi accertamenti circa l’arbitrarietà dell’occupazione, ingiungono immediatamente all’occupante il rilascio dell’immobile e reintegrano contestualmente il denunciante nel possesso.
Ove l’occupante opponga resistenza o non presti la dovuta collaborazione, il rilascio viene eseguito coattivamente, previa autorizzazione dl pubblico ministero anche mediante il ricorso alla forza pubblica.
Venendo all’analisi dell’articolo 321-bis c.p.p., al comma 1 si stabilisce che su richiesta del P.M. il giudice competente (ovvero, prima dell’esercizio dell’azione penale, il GIP) disponga con decreto motivato il rilascio dell’immobile oggetto di occupazione arbitraria (deve trattarsi di immobile destinato a domicilio altrui).
Si prevede poi una procedura di rilascio coattivo e di reintegrazione nel possesso da parte della polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero e successiva convalida da parte del giudice, nel caso in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante. In caso di mancato rilascio spontaneo, gli ufficiali di P.G. dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso.
Il verbale delle operazioni di polizia è trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero del luogo in cui ha avuto luogo la reintegrazione nel possesso; il P.M. entro le successive 48 ore chiede al Giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso. Se non vengono rispettati termini di legge. la reintegrazione nel possesso perde efficacia