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Art. 1543

Forme

La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2725].

Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità [Codice civile 1547].

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