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Art. 1490

Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore [Codice civile 1197, 1476, n. 3, 2254] è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [Codice civile 798] che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [Codice civile 1491, 1512, 1578, 1667, 1698, 2226, 2922].

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [Codice civile 1229, 1488, 1491, 1492, 1579, 1812].

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