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Art. 1489

Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto [Codice civile 1479], il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto [Codice civile 1453] oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo 1480.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

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