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Art. 1492

Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto [Codice civile 1453] ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione [Codice civile 1668].

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale [Codice civile 1286, 1453].

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

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