x

x

Art. 1482

Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo [Codice civile 1498], se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali [Codice civile 2784, 2808] o da vincoli derivanti da pignoramento [Codice di procedura civile 491] o da sequestro [Codice di procedura civile 670], non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati [Codice civile 1460].

Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine [Codice civile 1454], alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’articolo 1479.

Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione [Codice civile 1483, 1488, 2866].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.