Art. 1481
Pericolo di rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo [Codice civile 1498], quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata [Codice civile 948] da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia [Codice civile 1460, 1488, 1489].
Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.