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Art. 1480

Vendita di cosa parzialmente di altri

Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui [Codice civile 1479, 1484, 1488, 1489], il compratore può chiedere la risoluzione del contratto [Codice civile 1453] e il risarcimento del danno a norma dell’articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno [Codice civile 1223].

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