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Art. 1483

Evizione totale della cosa

Se il compratore [Codice civile 797, 1197, 1476, n. 3, 1553] subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa [Codice civile 758, 759], il venditore è tenuto a risarcirlo del danno [Codice civile 1223] a norma dell’articolo 1479 [Codice civile 1482, 1488, 1489, 1862, 2254, 2921].

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite [Codice civile 1485] e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore [Codice civile 1484, 1486].

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