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Art. 1531

Interessi, dividendi e diritto di voto

Nella vendita a termine di titoli di credito [Codice civile 1992], gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore [Codice civile 821, 1263].

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari [Codice civile 2346], il diritto di voto [Codice civile 2351] spetta al venditore fino al momento della consegna [Codice civile 1550].

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