Art. 1538
Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura [Codice civile 1537], sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto [Codice civile 1540].
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto [Codice civile 1539] o di corrispondere il supplemento [Codice civile 1430, 1541].
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