x

x

Art. 1538

Vendita a corpo

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura [Codice civile 1537], sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto [Codice civile 1540].

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto [Codice civile 1539] o di corrispondere il supplemento [Codice civile 1430, 1541].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.