Art. 1521
Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva [Codice civile 1353] che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.