Art. 1498

Pagamento del prezzo

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo [Codice civile 1470, 1481, 1515] nel termine [Codice civile 1184] e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo [Codice civile 1510] dove questa si esegue [Codice civile 1477, 1528].

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna [Codice civile 1499], il pagamento si fa al domicilio [Codice civile 43] del venditore [Codice civile 1182].

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