Art. 1498
Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo [Codice civile 1470, 1481, 1515] nel termine [Codice civile 1184] e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo [Codice civile 1510] dove questa si esegue [Codice civile 1477, 1528].
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna [Codice civile 1499], il pagamento si fa al domicilio [Codice civile 43] del venditore [Codice civile 1182].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.