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Art. 1497

Mancanza di qualità

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento [Codice civile 1453], purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi [Codice civile 1429, n. 2].

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.

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