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Art. 1528

Pagamento del prezzo

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’articolo precedente [Codice civile 1498].

Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose [Codice civile 1490], a meno che queste risultino già dimostrate [Codice civile 1460].

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