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Art. 1529

Rischi

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto [Codice civile 1889], sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore [Codice civile 1510, 1891, 1895].

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell’avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

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