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Art. 1517

Risoluzione di diritto

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso [Codice civile 1214], la consegna della cosa [Codice civile 1477] o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione [Codice civile 1460].

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine [Codice civile 1456, 1457]; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento [Codice civile 1453].

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