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Art. 1518

Normale determinazione del risarcimento

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti [Codice civile 1517], il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna [Codice civile 1223], salva la prova di un maggior danno [Codice civile 1474, 1515, 1516].

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

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