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Art. 1526

Risoluzione del contratto

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse [Codice civile 1523], salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno [Codice civile 1223, 1458].

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità [Codice civile 1382], il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta [Codice civile 1384].

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

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