Art. 1485

Chiamata in causa del venditore

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore [Codice civile 1483; Codice di procedura civile 106]. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia [Codice civile 1488, 1489], se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.

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