Finanziamento dei partiti politici
Finanziamento dei partiti politici -RFT
Abstract: “Zuweisungen” statali ai partiti politici? Contributi soltanto da parte di privati (ed entro quali limiti)? Quest’è il “dilemma”, di fronte al quale si sono trovati (e si trovano) i legislatori di molti Stati con ordinamento liberal-democratico. Il seguente articolo riporta - brevemente - la normativa adottata nella RFT.
L’art. 21, Abs.1, S. 4, “Grundgesetz” (Costituzione federale), prevede, che i partiti politici, devono rendere – pubblicamente – conto della provenienza e utilizzazione dei propri mezzi economici, nonchè della loro consistenza patrimoniale.
Come risulta da quanto ora riportato, i partiti politici, secondo la Costituzione federale, non hanno diritto di pretendere contributi dallo Stato. Un diritto del genere, non è desumibile, nè dalla loro “öffentlichen Aufgabe”, nè dal “verfassungsrechtliche Status” dei partiti.
È ben vero, che i partiti hanno il “compito” di contribuire alla formazione della volontà del popolo, ma non sono “parte” dello Stato.
A fondare un diritto dei partiti politici a percepire contributi statali, non vale l’argomentazione, secondo la quale, altrimenti, i partiti, che si formano liberamente, non sarebbero in grado di adempiere la funzione assegnata dalla Costituzione federale.
Neppure è stato ritenuto, che un diritto dei partiti “auf staatliche Zuwendungen”, sarebbe “giustificato” per salvaguardare la loro indipendenza, a non dover dipendere soltanto da contributi privati.
Prevedendo la cosiddetta Rechenschaftspflicht, i Costituenti hanno salvaguardato il diritto dei cittadini, di conoscere la provenienza di “Parteispenden” e di rendersi conto, “wer hinter den politischen Gruppierungen steht” (ved. BVerfGE 20,56 (105 f) e 24, 300 (332 f)).
È vero, però, anche, che l’art. 21 GG, non contiene neppure un “Verbot staatlicher Zuwendungen an politische Parteien” (BVerfGE: 85,264 (285), vale a dire, un divieto, di devolvere contributi statali a partiti politici. Con sentenza del 1966, Il BVerfGE ha sottolineato il principio della “Staatsfreiheit” dei partiti, per cui i partiti devono, “von staatlicher Einflussnahme verschont bleiben” (preservati da influenze da parte dello Stato – ved. BVerfGE 20, 56 (102)) e che il diritto alla libertà di opinione e alla formazione della volontà dei cittadini, deve rimanere “staatsfrei” (libere da ingerenze da parte dello Stato).
Un eventuale finanziamento pubblico dei partiti, non deve essere strumento, per influire sulla volontà e sull’agire dei partiti.
Ancora una volta, si è fatto riferimento alla “Parteienfreiheit” e alla “Staatsfreiheit” dei partiti, anche se, successivamente, il BVerfGE ha ritenuto, non in contrasto con i dettami del GG, staatliche Zuwendungen”, purchè le stesse siano “begrenzt”.
È rimasto, comunque, il principio del “Vorrang der selbstständigen Finanzierung der Parteien vor der Staatsfinanzierung“. Quindi, quest’ultima, non puo essere superiore alle “Einnahmen aus anderen Quellen”. Rispettando questo limite (indicato quale “relative Obergrenze”), devoluzioni da parte statale, sono stati ritenuti legittimi, anzi la giurisprudenza della Corte cost. feder. si è “evoluta” nel senso, che “staatliche Zuschüsse sind zu gewähren(!). Gli stessi devono, però, essere erogati in proporzione 1) al numero dei voti ottenuti dai partiti in occasione di elezioni al “Bundestag” e al Parlamento europeo (si parla di “Erfolgsabhängigkeit”), 2) alla quantità dei “Mitgliedsbeiträge” e 3) all’entità dei contributi, liberamente corrisposti dagli iscritti al partito.
Altro criterio da rispettare “zwingend” (obbligatoriamente), in sede di erogazione dei contributi statali, è la cosiddetta Parteiengleichheit (detta anche “der formellen Chancengleichheit”).
Nella formulazione originaria dell’art. 21, Abs. 1, S. 4, GG, era sancita una “Pflicht zur Rechenschaft über die Herkunft der Mittel der Parteien“.
A seguito della 35, ma legge di modifica della Costituzione federale, la “Rechenschaftspflicht” è stata “estesa” all’utilizzo dei mezzi finanziari e al patrimonio dei partiti. In tal modo, si è inteso aumentare la trasparenza del finanziamento dei partiti politici (BVerfGE 20, 56, (106)).
Fino all’entrata in vigore del “Parteiengesetz” del 1967, non vi era disciplina cogente in materia di “Rechenschaftspflicht”. Successivamente, se la “Spende” proveniva da persona fisica, la “Rechenschaftspflicht” sussisteva soltanto qualora lo “Spender” avesse “gratificato” il partito con un importo superiore a 20.000 DM l’anno; con 200.000 DM, se lo “Spender” era una persona giuridica.
Poi è intervento il BVerfGE, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale queste “regole”.
Seguirono modifiche e altre pronunzie del BVerfGE, anzi, vi è stata una “serie” di sentenze della Corte cost. feder., tant’è vero, che c’è stato chi ha parlato di una “tormentata” disciplina, caratterizzata da ripetuti interventi legislativi e da altrettante dichiarazioni di incostituzionalità.
Il “Transparenzgebot” esige, che i partiti debbano rendere conto circa la “Verwendung” dei “Mittel” e del loro patrimonio, per cui devono presentare, ogni anno, un bilancio e dichiarare la consistenza (nonchè eventuali variazioni) del loro patrimonio.
Violazioni del “Transparenzgebot” (come, per esempio, invio del bilancio in ritardo oppure omissione dello stesso, venivano sanzionate originariamente con il “blocco” dell’erogazione dei contributi statali.
Attualmente, il § 31 d, del “Parteiengesetz”, prevede sanzioni penali, anche detentive, a carico di chi, commette uno dei – non pochi - reati dolosi indicati nel predetto paragrafo. Pena detentiva edittale massima, fino a 5 anni.
In tal modo, il legislatore ha inteso sanzionare efficacemente i contravventori, che “unterlaufen” la disciplina dettata ai fini della trasparenza per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici.
Una legge del 1954 prevedeva la detraibilità dalle imposte, delle “Spenden”, devolute da privati in favore dei partiti. Il legislatore si era espresso nel senso della “steuererchtlichen Abzugsfähigkeit von Ausgaben zur Förderung staatspolitischer Zwecke“, anche se la “Förderung“ non poteva essere superiore al 10% del reddito complessivo.
Tuttavia, una sentenza della Corte cost. feder., aveva poi dichiarato incostituzionale la relativa norma, per violazione della “Chancengleichheit” nel senso, che sarebbero avvantaggiate persone, che “stehen kapitalkräftigen Kreisen nahe”.
In base a una modifica successiva, l’ammontare massimo di una “Parteispende”, non poteva superare la somma di DM 600.
Altri interventi normativi. Elevazione a 1.800 DM della “Parteispende”; poi, al massimo, poteva essere di 100.000 DM (1986). Infine, il limite di 60.000 DM(1988).
Nella RFT, sin dal 1958, era quindi prevista
anche l’”unmittelbare, staatliche Parteienfinanzierung”, nel senso che, nel bilancio federale, veniva prevista una determinata somma, da “distribuire” ai partiti, affinchè essi potessero adempiere la loro funzione istituzionale (“Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes”).
Questa somma, non poteva, però, essere di ammontare tale, da coprire - totalmente o prevalentemente - le spese dei partiti, nel qual caso, verrebbe violato il principio della “Staatsfreiheit” dei partiti politici. L’erogazione di somme ai partiti, veniva graduata in base al numero dei voti ottenuti in occasione delle elezioni al “Bundestag”.
Nuovo “intervento” del BVerfGE. È costituzionalmente illegittimo, limitare la corresponsione di contributi a chi ha ottenuto almeno il 2,5% dei voti. Successivamente, il numero minimo di voti ottenuti, veniva ridotto allo 0,5% del totale dei voti espressi in occasione di elezioni al “Bundestag” o al Parlamento europeo. Attualmente, l’EStG prevede, che il debitore d’imposta, può detrarre, a titolo di “Sonderausgaben”, 1.650 Euro “an Partei- spenden”. Dal 1994, non sono più detraibili “Spenden” di persone giuridiche, fatte ai partiti politici.
Da quanto esposto, risulta, che la “Parteienfinanzierung”, nella RFT, è stata caratterizzata, sia, da – non poche - modifiche legislative, che, da “interventi” della Corte cost. feder., succedutisi nel tempo.
Ovviamente, l’entità del finanziamento “pubblico” (accanto a quello “privato”), influisce sulla “Stärke” dei pariti nell’agone politico e trovare un giusto “punto di equilibrio”, non è davvero facile, tant’è vero, che qualcuno ha parlato di disciplina “tormentata” in materia di finanziamento dei partiti politici nella RFT.
Altrettanto difficoltosa, è la predisposizione di strumenti “atti” a prevenire, effettivamente, che la “Parteienfinanzierungsgesetzgebung”, venga “umgangen” (“elusa”) con sotterfugi e “Machenschaften” più o meno ingegnose. Pare, che ci sia sempre (o almeno spesso) qualcuno disposto a “prestarsi” a….Queste “benemerenze” possono, anzi, spesso, vengono, poi “onorate” in sede normativa (oppure amministrativa), chiudendo un occhio o entrambi gli occhi, senza che sia tanto facile scoprire il “sotterraneo”. Ma queste cose, non succedono soltanto nella RFT. L’ingegnosità di certi personaggi, si è rivelata particolarmente “originale”, anche altrove…
Francois De La Rochefoucauld (1613-1680), “Massime”: “La sottigliezza è una falsa delicatezza e la delicatezza una solida sottigliezza”. Di questo pensatore francese, F. Nietzsche ha parlato come di un “tiratore dalla mira infallibile, che colpisce ogni volta immancabilmente nel centro nero, che è il nero della natura umana”. A proposito di tiratore, Rochefoucauld era stato un ufficiale, gravemente ferito in battaglia.