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Lavoro nero organizzato in Austria

Cosa dice il Codice penale austriaco, e il paragrafo 153 e, StBG in particolare
registrazione al lavoro
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Abstract

Il lavoro nero è un fenomeno riscontrabile in molti Stati europei; specie nei periodi di raccolto della frutta e degli ortaggi. La “Schwarzarbeit” comporta l’elusione (e la violazione) di norme di legge o di regolamento e consente di “procurarsi” vantaggi di natura fiscale e anche di altro genere. “Schwarzarbeiter” sono in grado di “offrire” le loro prestazioni lavorative più a “buon mercato” rispetto ai loro colleghi regolarmente assicurati. È stato detto, che, “Schwarzarbeiter”, in tal modo, hanno un “Wettbewerbsvorteil” (un vantaggio sul piano della “concorrenza”), ma danneggiano l’economia (e gli altri “competitori” sul mercato del lavoro). Anche per questo motivo, la repressione della “Schwarzarbeit” è nell’interesse pubblico, a prescindere dal fatto, che la “posizione contributiva” (ai fini del trattamento di quiescenza) del lavoratore in nero subisce, anch’essa, danni considerevoli.

Indice

I. Il “Sozialbetrugsgesetz” e il § 153 e, StGB – II. La “Gewerbsmäßigkeit” quale presupposto per l’applicazione del § 153 e, StGB – III. Elementi oggettivi del reato – IV. Funzioni direttive – V. Elemento soggettivo del reato e competenza per materia – VI. Alcune sentenze della Corte Suprema (“OGH”) – VII. Verrà emanata una Direttiva UE?

 

 

I. Il “Sozialbetrugsgesetz” e il § 153 e StGB (CP)

Il “Sozialbetrugsgesetz – SozBeG” del 2004, entrato in vigore l’1.3.2005, ha comportato anche una “Novellierung” dello StGB (CP), oltre a una modifica della “Konkursordnung – KO” (Legge sul fallimento).

L’intenzione del legislatore è stata di prevenire (e di punire) il cosiddetto Sozialversicherungsbetrug (mancata corresponsione dei contributi dovuti agli istituti di assicurazione/previdenza sociale), che, nel passato, aveva causato annualmente un danno di circa 900 mio. Euro. La “Schwarzarbeit” (lavoro nero), indicata anche quale “Beschäftigung illegal erwerbstätiger Personen”, comporta anche notevoli minori entrate fiscali e ha per conseguenza, che devono essere corrisposte prestazioni (da parte delle “Sozialversicherungen”), senza che siano stati corrisposti i dovuti contributi. Altro obiettivo del legislatore, è stato di reprimere il fenomeno delle cosiddette Scheinfirmen (ditte “apparenti”). La “Schwarzarbeit” è una caratteristica propria della cosiddetta Schattenwirtschaft (dell’economia sommersa).

I contributi gravano, in parte, sul lavoratore, in parte, sul datore di lavoro.

Mentre nel passato, l’“Anmeldung” (richiesta di apertura di una posizione contributiva) di un lavoratore dipendente doveva avvenire entro 7 giorni da quello di inizio dell’attività lavorativa, la novella di cui sopra, ha introdotto un termine molto più ristretto. Deve essere fatta, al più tardi, entro le 24 ore del 1° giorno di lavoro.

 

II. La “Gewerbsmäßigkeit” quale presupposto per l’applicabilità del § 153 e StGB

Va premesso subito, che la fattispecie prevista dal § 153 e StGB (CP), presuppone la “Gewerbsmäßigkeit” (“wer gewerbsmäßig….”). Agisce “gewerbsmäßig” (§ 70 StGB), chiunque commette un reato con l’intenzione, di reiterare la condotta criminosa per un considerevole periodo di tempo, allo scopo di procurarsi “entrate” di entità di una certa consistenza.

 In linea di principio, il reato previsto dal § 153 e, StGB, è un cosiddetto “Allgemeindelikt”, un reato non qualificato. Tuttavia, per quanto riguarda l’ipotesi di reato di cui al comma 2, “Täter” (autore del reato) può essere soltanto una persona che riveste funzioni dirigenziali.

 

III. Elementi oggettivi del reato

 Per quanto concerne gli elementi oggettivi del reato de quo, il legislatore ha penalizzato comportamenti alternativi: 1) l’“Anwerben”, 2) il “Vermitteln”, 3) il “Beschäftigen oder il Beauftragen” 4) l’“Überlassen” 5) il ricoprire una funzione dirigenziale in una persona giuridica oppure in una “Personengemeinschaft”, che non ha ottenuto il riconoscimento quale persona giuridica.

Che cosa è “Schwarzarbeit” (lavoro nero, detto anche lavoro irregolare e lavoro sommerso)? Il § 153 e, StGB, Abs. 1, Nr. 1, ne contiene la definizione. Sono “illegal erwerbstätige Personen” (lavoratori “illegali”) coloro, che prestano un’attività lavorativa – dipendente o autonoma – senza che sia stata fatta “Anmeldung” ai fini dell’assicurazione sociale oppure senza essere in possesso della “Gewerbeberechtigung” (autorizzazione a svolgere una determinata attività di lavoro (autonomo)).

Il § 153 e, comma 1, Nr. 1, StGB, punisce con pena detentiva fino a due anni, chi si rende responsabile dell’“Anwerbung”, della “Vermittlung” o dell’Überlassen”.

Per “Anwerben” s’intende il sollecitare potenzali lavoratori in nero, a svolgere “attività illegale”, vale a dire, senza essere assicurati presso un istituto di previdenza. A integrare la fattispecie de qua, non è necessario, secondo parte della dottrina, la conclusione di un contratto o altra formalità. Nel senso, invece, che occorre la stipula di un contratto, si è espressa la Corte Suprema (vedasi 11 Os 196/09 x). C’è chi parla, con riferimento al soggetto attivo del reato de quo, di “Personalbereitsteller”.

Si ha “Vermittlung” (“mediazione”), se il soggetto attivo del reato “raccomanda” un lavoratore a un terzo, affinché il lavoratore inizi attività lavorativa presso il terzo (senza assicurazione).

Qualora lavoratori, che già prestano la loro attività presso una persona, iniziano a lavorare per un altro datore di lavoro, pur continuando, però, a percepire la retribuzione dall’originario datore di lavoro, si ha l’“Überlassen”.

Il Nr. 2 del comma 1 del § 153 e, StGB, sanziona il dare lavoro – contemporaneamente e per un lasso di tempo non breve – a una “größeren Zahl  (almeno 10) von Personen oppure incaricarli dell’esecuzione di un lavoro. Questa fattispecie di reato è riscontrabile, con una certa frequenza, nel settore dell’edilizia.

 

IV. Funzioni direttive

“Führende Tätigkeit” (avere funzione dirigenziale), come prevista dal n. 3 del comma 1 del § 153 e, StGB, esplica colui che, essendo a capo di un’organizzazione strutturata in modo gerarchico o paragerarchico e della quale fa parte una “größere Zahl illegal erwerbstätiger Personen” (un numero considerevole di persone, che lavorano “in nero”) che presta attività lavorativa, senza assicurazione sociale. Come già sopra accennato, si tratta di un “Sonderdelikt” (reato qualificato dalla posizione di supremazia del soggetto attivo del reato).

Ai fini della “führenden Tätigkeit”, basta anche, che la stessa venga esercitata di fatto; occorre, però, che il “Täter” sia in grado, “einen gewissen Einfluss auf die Tätigkeit der Gruppe auszuüben” (avere una certa influenza sull’attività del gruppo).

 

V. Elemento soggettivo del reato e competenza per materia

L’elemento soggettivo del reato è integrato, se sussiste il dolo eventuale. L’autore del reato deve ritenere seriamente possibile (“ernstlich für möglich halten”), che si verifichi l’evento, accettando il relativo rischio (l’attività lavorativa di un gruppo di persone, senza che per queste persone siano corrisposti i contributi dovuti per l’assicurazione sociale).

Inoltre è necessario, che nelle ipotesi di reato di cui ai n.n. 1-3, comma 1, del § 153 e, StGB, il soggetto attivo del reato, agisca al fine di procurarsi – attraverso la ripetizione degli atti illeciti per un tempo non breve – un vantaggio patrimoniale continuo.

La competenza per materia per il reato de quo, spetta all”Einzelrichter am Landesgericht” (giudice monocratico presso il Tribunale). Ne consegue, che non è preclusa una “diversionelle Erledigung” ai sensi dei §§ 198 e segg. StPO (CPP).

L’“organisierte Schwarzarbeit” è un reato non facile da scoprire (e da punire) in quanto i lavoratori cosiddetti illegali, sono spesso immigrati, senza permesso di soggiorno e devono “sottostare” a tutte le imposizioni (e i ricatti) di chi offre lavoro a essi. Rivolgersi all’autorità, significa rischiare l’espulsione (previo “soggiorno” in un “Anhaltezentrum” in vista dell’espulsione). “Rivolgersi alla legge”, come ha scritto Petronio nel “Satyricon, pare inopportuno; inutile pensare alla legge, la dove impera il denaro”.

 

VI. Alcune sentenze della Corte Suprema (“OGH”)

 A proposito della “gewerbsmäßigen Tatbegehung” di cui ai §§ 70 StGB nonché 153 e, StGB, la Corte Suprema (OGH) con riferimento all’espressione “besondere Fähigkeiten oder Mittel” (particolari capacità o mezzi), ha chiarito, che gli stessi “legen eine wiederkehrende Begehung nahe” (fanno presumere ripetute azioni criminose), se è ravvisabile una specie di professionalità (“Professionalität”) del soggetto attivo del reato, che agisce “geübt oder wohlüberlegt” (in questo senso si veda 13 Os 36/17 v).

Ha precisato, l’“OGH”, che i mezzi impiegati – in ispecie nei casi di “organisierter Schwarzarbeit”, sono spesso (anche) “Scheinfirmen (ditte “apparenti”) o “Strohmänner” (“uomini di paglia”); vedasi 14 Os 3/18 z.

La “Schwarzarbeit” può anche essere causa di licenziamento, a meno che il lavoratore non si limiti semplicemente ad aiutare un cliente nel tempo libero e a percepire, per quest’aiuto, un corrispettivo, se l’attività svolta è estranea a quella tipica della ditta, di cui è dipendente e non influisce sugli obblighi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Va tuttavia osservato, che se delle violazioni del divieto concernente la cosiddetta Pfuscharbeit * si è reso responsabile un dirigente (“Betriebsleiter”), la giusta causa di licenziamento è ravvisabile “auch bei geringem Umfang des Verstoßes (anche in caso di lievità della violazione), in quanto causa “Vertrauensunwürdigkeit” (comporta il venir meno della fiducia); in questo senso vedasi RS 0029704.

L’“organisierte Schwarzarbeit” può concorrere con la truffa (RS 131506).

Vi è altresì concorso tra “organisierte Schwarzarbeit” e “betrügerischer Anmeldung zur Sozialversicherung” di cui al § 153 d, StGB (RS 0131507).

 

VII. Ci sarà una direttiva dell’UE?

Anche l’UE si è resa conto del problema del lavoro nero, che è una specie di “flagello” in vari Stati dell’Unione. È stata redatta una proposta di Direttiva, che dovrebbe ottenere l’approvazione definitiva tra alcune settimane. Costringerebbe gli Stati membri ad agire, attuando questa normativa comunitaria nel proprio diritto interno.

Un’altra esigenza avvertita, è quella di introdurre norme concernenti la corresponsione obbligatoria di un salario minimo alle varie categorie di prestatori d’opera e vietare la conclusione di “contratti pirata”. In 21, su 27 Stati dell’UE, è già in vigore quest’obbligo e costituisce un “rimedio” valido per arginare il cosiddetto Lohndumping, il “dumping salariale. L’esigenza di mettere un freno al “dumping”, è avvertita non soltanto dai prestatori d’opera, ma – pare – anche dai datori di lavoro (specie in questi tempi, in cui trovare personale, in certi settori, è piuttosto difficile), posto che sondaggi avrebbero dimostrato, che oltre l’80% è favorevole a una disciplina legislativa. Certo, non sarà facile trovare un accordo, anche se va notato, che l’emananda Direttiva UE prevederebbe, che basterebbe il “benestare” del 70% delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il salario minimo dovrebbe aggirarsi sui 9 Euro lordi l’ora.

Ai fini dell’osservanza dell’introducenda normativa, sarà indispensabile aumentare i controlli e la loro frequenza, perché altrimenti…. Attraverso ispezioni e controlli, si poterbbe anche eliminare il “divario” tra ore lavorate “ufficiali” e quelle effettivamente “fatte”, “divario”, che è notevole, soprattutto nel settore alberghiero.

Infine, un brevissimo accenno a due sentenze della Cedu. Per molto tempo, la giurisprudenza della citata Corte, era orientata nel senso, che vi è diritto a prestazioni erogate dalla “Sozialversicherung”, se vi è stato versamento di contributi (vedasi Cedu – 16.9.96 – Gaygusuz/Austria).

La Corte ha, tuttavia, successivamente, mutato orientamento (vedasi Cedu 6.7. 2005 (GC) – Stec e altri/GBR) nel senso di ravvisare un diritto (generale) alle prestazioni sociali previste dalla legge in capo a tutti, se sussistono i presupposti di legge.

* A proposito di “Pfuscharbeit”, è opportuno osservare, che, non di rado, anche coloro, che sono regolarmente abilitati all’esercizio della professione, si fregiano del titolo di “Maestro artigiano” e hanno, magari, appeso nel loro “Betrieb”, la targa attestante che si tratta (anzi, si tratterebbe) di “Meisterbetrieb”, forniscono “prestazioni” che grondano di improvvisazione, di incompetenza e di qualità, a dir poco, scadente. Il cliente è visto soltanto come “pollo da spennare” e, a tal fine, sembrano buoni tutti i mezzi, i sotterfugi e tutti i trucchi adottabili. L’unica cosa importante, per questi “signori” e “signore”, pare essere il pronto “incasso” da parte del – malcapitato – cliente (che non deve – naturalmente – sentirsi “truffato” o “turlupinato” (ci mancherebbe altro…). L’inflizione, a gente di questa specie, di qualche “sanzione”, forse, non “guasterebbe”). Certi personaggi, pare, abbiano letto Aristofane, in particolare un verso: ”A me basta stravolgere il diritto a mio vantaggio”. Tornano alla mente pure le parole di Giovenale (“Satire”): ”Probitas laudatur et alget”.