Ubriachezza e punibilità

§ 287 StGB (CP) – Austria
Ubriachezza
Ubriachezza

Abstract

Un fattore determinante ai fini della ravvisabilità della responsabilità penale, è il nesso psicologico tra “mens auctoris” e fatto cagionato. Si tratta della cosiddetta capacità di diritto penale (imputabilità). La persona deve aver agito liberamente (con dolo o per colpa), essendo la libertà un valore fondamentale; libertà, che qualifica l’atto di volontà responsabile, che sta alla radice del reato.

 

Indice:  

1. Il “Vollrausch” quale causa di esclusione della punibilità? 

2. Accertamento del “Vollrausch”  

3. Dolo e colpa  

4. Accorgimenti tecnici di prevenzione  

5. Dati statistici

 

1. Il “Vollrausch” quale causa di esclusione della punibilità?

Anche per il codice penale austriaco, la punibilità viene esclusa, se la persona non è imputabile (§ 11 StGB (CP)). Tuttavia, il legislatore ha ritenuto (§ 287 StGB ), che, in alcuni casi, in cui il venir meno dell’imputabilità è dovuta, per esempio, a ingestione di alcolici o ad assunzione di sostanze stupefacenti, non sarebbe di giustizia, se la persona non venisse punita come nel caso, in cui lo stato di ubriachezza (totale) è stato cagionato dolosamente (“bewusst”) oppure per colpa (“sorfaltswidrig”), a seguito dell’ingestione di alcol o di sostanze stupefacenti. Si parla in proposito di “Zurechnungsunfähigkeit aufgrund selbstverschuldeter Berauschung”.

Presupposto indispensabile per l’applicabilità del § 287 StGB, è che la punibilità per il reato commesso in istato di totale ubriachezza (“im Vollrausch”), debba essere esclusa, perché la persona, trovandosi in tale stato, non sarebbe imputabile (per gli effetti dell’alcol o di altre sostanze equiparabili allo stesso, per esempio, di stupefacenti). Se, invece, l’imputabilità è esclusa per altri motivi, non può trovare applicazione il citato § 287 StGB. A tal fine il giudice, in sentenza, deve verificare scrupolosamente, se sussistono tutti gli elementi della fattispecie di cui al § 287 StGB. Qualora il fatto sia punibile non soltanto a causa dello stato di totale ubriachezza (“Vollrausch”), ma anche per un altro motivo,  l’applicabilità del § 287 StGB è esclusa.

La commissione di un reato “im Vollrausch” costituisce una condizione oggettiva di punibilità. La pena edittale prevista per reati perpetrati in istato di totale ubriachezza, è fino a tre anni di reclusione.

Il “sich in einen Vollrausch versetzen” (porsi in uno stato di ubriachezza totale), può avvenire anche soltanto per colpa (“fahrlässig”). L’assunzione di “Rauschmittel” (sostanze inebrianti) può consistere, per esempio, bevendo alcolici o iniettandosi sostanze stupefacenti (eroina). È un dato di comune esperienza, che sostanze di questo genere, riducono le facoltà intellettive e che il cosiddetto Vollrausch causa “tiefgreifende Bewusstseinsstörungen” (ved. § 11, 3^ ipotesi ivi indicata), per effetto delle quali viene meno la “Diskretions-und/oder Dispositionsfähigkeit” (la capacità di valutare e/o di disporre (di sé stesso); in questo senso ved. St 59/22. È stato detto, che, per effetto del “Vollrausch”, la persona non è più in grado di usare le proprie facoltà mentali. Il “Vollrausch” non è invece ravvisabile, qualora l’alcol o gli stupefacenti abbiano causato una “bloße Herabsetzung des Bewusstseins” (una mera riduzione delle facoltà intellettive). Il difetto di imputabilità deve essere ascrivibile, esclusivamente o almeno prevalentemente, al consumo delle predette sostanze (ved. OGH 120s 31/93)[1].

Va però rilevato, che non vi è alcun “automatismo”, secondo il quale, il “Vollrausch” debba sempre escludere la punibilità. Spetta al giudice, di valutare, se la persona totalmente ubriaca, sia stata in grado (o meno) di comprendere l’illiceità del proprio agire e di comportarsi di conseguenza. Decisivi, in proposito, sono tipo e gravità del reato. Cosí, per esempio, è stato ritenuto, che una persona in istato di “Vollrausch”, possa “das Unrecht einer Tötung (omicidio) erkennen”, ma non, per esempio, quello di mettersi alla guida di un veicolo non suo. Si parla, in tal caso, di “partieller Zurechnungsunfähigkeit”, nel senso che il “Vollrausch” esclude l’imputabilità soltanto in relazione a determinati reati. Parte della dottrina è contraria alla tesi della “partiellen Zurechnungsunfähigkeit”.

 

2. Accertamento del “Vollrausch” 

Come viene accertato il “Vollrausch” nel caso di assunzione di sostanza/e alcolica/che? Alla concentrazione di alcol nel sangue, viene riconosciuta un “valore” meramente indiziario, anche se i giudici sono orientati nel senso di ravvisare il “Vollrausch”, se la concentrazione di alcol nel sangue, è pari a tre grammi per litro o superiore (ved. SSt 59/22). Spetta, comunque, in ogni caso, al giudice, di valutare, tenendo in particolar modo  conto del comportamento della persona (come, mancanza del senso dell’orientamento, totale perdita della memoria (ved. 11Os 124/05 d)[2].

Tra l’avvenuta assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti e reato, deve essere riscontrabile un nesso causale determinante l’esclusione dell’imputabilità; causalità, che, secondo alcuni,  può anche essere soltanto parziale, vale a dire, si tiene conto della “Mitkausalität” (di eventuali concause).

Ai fini dell’applicabilità del § 287 StGB, basta che l’alcol sia una (anche se non l’esclusiva) delle cause, che hanno determinato il “Vollrausch”. È stato costatato, che il “Vollrausch” può essere causato, se una persona ha assunto una pur moderata quantità di alcol, ma, al contempo, anche certi preparati medicinali (galenici) atti a potenziare gli effetti dell’alcol. È però da rilevare, che giurisprudenza e parte della dottrina, sono orientate nel senso che la mancanza di imputabilità deve essere conseguenza, esclusiva – o almeno prevalente -  dell’assunzione di alcol o di stupefacenti.

 

3. Dolo e colpa  

Se il “Rauschzustand” è stato cagionato per colpa, sussiste un “objektive Sorgfaltswidrigkeit” (omissione di diligenza) riscontrabile nella persona che ha commesso il reato de quo e il giudice è obbligato a tenere conto, in particolare, della prevedibilità (o meno) del reato.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, come risulta da quanto già esposto, lo stesso può consistere in un comportamento doloso o colposo. A integrare il reato, basta anche il dolo eventuale, se la persona “hat es ernstlich für möglich gehalten” (ha ritenuto non soltanto remotamente possibile) di porsi in istato di “Vollrausch” per effetto del consumo di alcol o stupefacenti. Nel caso di commissione per colpa, la persona deve “sorgfaltswidrig handeln” (agire, tralasciando i doveri di diligenza”). Cosí, per esempio, contravviene alla predetta “Sorgfaltspflicht”, chi, senza avere intenzione di ubriacarsi (totalmente), beve una certa quantità di alcol, pur sapendo di aver ingerito poco prima preparati medicinali atti a potenziare gli effetti dell’alcol ed era stato reso edotto dal farmacista circa gli effetti della “combinazione” medicinali e alcol.

Può essere condannato per il reato previsto e punito dal § 287 StGB, soltanto chi, in istato di “Vollrausch”, ha commesso un fatto, che – in assenza di esclusione dell’imputabilità per effetto dell’alterazione alcolica (o da stupefacenti) – costituirebbe un delitto o una contravvenzione.

 

4. Accorgimenti tecnici di prevenzione  

Ci si chiede, se non sia ora di dotare (obbligatoriamente) tutte le autovetture di congegni che impediscono la messa in moto delle stesse, qualora l’aria espirata dal conducente riveli il superamento di un determinato tasso alcolico (concentrazione di alcol nel sangue). In Giappone, quest’obbligo esiste già da anni.

La tanta sbandierata “Selbstverantwortung" (“autoresponsabilità”) non è ancora (almeno secondo alcuni) ai livelli auspicabili, anzi necessari. La dotazione dei congegni di cui sopra, renderebbe meno frequenti le esigenze di controllo per togliere dalla circolazione coloro, che (delle volte anche ubriachi fradici) si mettono, ciò nonostante, al volante.

Non sono pochi coloro che, anche in caso di incidenti con conseguenze gravissime, “si rifugiano” in un atteggiamento fatalistico. Il fatalismo è l’atteggiamento di chi ritiene che di fronte alla realtà, non c’è niente da fare, perchè, comunque, nulla si potrebbe fare di diverso dall’abbandonarvisi. In questo modo, tutto si giustifica (facilmente), sia pure attraverso una “giustificazione passiva”. Per alcuni, spesso, gli uomini non sono capaci di decisioni. Ma non è cosí. A. v. Humbold ebbe a dire, che “energia e cultura stanno sempre in rapporto inverso”. Se la spiegazione degli accadimenti è, per esempio, il “ fato”, il “destino”, la “predestinazione”, la “necessità” (l’anánke, Grecia classica), il “caso”, allora è chiaro che non c’è nulla da giustificare (e da condannare), ma tutto è soltanto da “registrare”.

 

5. Dati statistici

Adesso ancora qualche dato statistico.  

Tra il 2015 e il 2019, in Austria, sono state registrate 474 persone decedute in incidenti stradali, causati da conducenti, il cui stato di ebbrezza è stato accertato (oltre 36.000 sono state le persone, che hanno riportato lesioni personali). Nel numero di morti ora riportato, non sono stati calcolati gli incidenti, nei quali è deceduta la persona (ubriaca) al volante del veicolo incidentato (si parla in proposito di “Alleinunfälle”, in occasione dei quali non viene accertato il tasso alcolimetrico).

Il 90% di chi guida in istato di alterazione alcolica e che viene denunciato dalla polizia, è di sesso maschile; il 10% sono donne. Il 30% circa, è di età inferiore ai 30 anni.

Un progetto di riforma prevede di estendere l’obbligo – per i neopatentati di non guidare con un tasso alcolico superiore allo 0,1 p.m. – da due a sette anni. Si ritiene che coloro che osserveranno questo limite per oltre un quinquennio, si asterranno dal consumo di alcolici (quando sono alla guida di veicoli) anche in futuro. Qualche dubbio, forse, è lecito…

Per fortuna, gli incidenti stradali con conseguenze mortali, nei quali sono stati coinvolti conducenti con un tasso alcolico superiore a quello consentito dalle norme sulla circolazione stradale, nel periodo 2005-2015, sono diminuiti:

2005 – 57

2006 – 56

2007 – 56

2008 – 53

2009 – 46

2010 - 33

2011 -  51

2012 – 39

2013 – 31

2014 – 32

2015 - 10

I dati statistici sopra riportati dimostrano, che l’opera di sensibilizzazione e le misure di carattere repressivo, hanno portato a una diminuzione significativa dei decessi.

Enorme, se confrontato con il numero dei morti negli incidenti stradali negli anni di cui sopra, è stato il numero dei decessi a seguito di incidenti stradali negli anni Settanta (spicca il 1972 con ben 2.948 deceduti). Allora i veicioli registrati in Austria, erano circa 2,5 mio., mentre, nel 2019, sono stati 7 mio. circa.

È rilevabile, comunque, che dal 1988 (1.620) al 2019 (410), si è avuta una significativa riduzione dei morti in occasione di incidenti stradali.

Per quanto concerne le sanzioni, fino al tasso alcolico pari allo 0,79 p.m., il conducente è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e viene fatta una “Vormerkung” (“prenotazione”) del nome del conducente in un apposito registro.

Con un tasso pari allo 0,8 p. m. (o superiore), la patente viene ritirata e il conducente deve partecipare a un “Verkehrscoaching”. Se il tasso alcolico riscontrato è superiore a 1,6 p.m., il conducente viene sottoposto a perizia medica, a visita presso uno psicologo e gli viene imposta la frequentazione di un corso presso una scuola guida.

Notevoli possono essere le conseguenze per chi causa un incidente sotto l’influsso di alcol. Con un tasso superiore allo 0,8 p.m., l’assicuratore del veicolo può richiedere il rimborso di una somma fino a 11.000 Euro e, se in occasione dell’incidente, si sono verificati danni a persona/e, viene instaurato procedimento penale.

Il rifiuto di sottoporsi al test eseguito con l’Alkomat o al prelievo ematico, comporta che viene presunto che il conducente “riottoso” abbia guidato il veicolo con un tasso alcolico pari a 1,6 p. m., con le conseguenze, che, sopra, abbiamo visto.

La statistica (sempre riferita al periodo 2010-2015) dei conducenti al volante di veicoli con un tasso alcolico superiore al limite di legge e denunciati dalla polizia, è la seguente:

2010 – 37.519

2011 – 40.234

2012 – 38.622

2013 – 35.404

2014 – 33.418

2015 – 26.327, con un totale pari a oltre 210.000 cosiddetti Alkolenker.

Un’ulteriore riduzione del numero dei conducenti in istato di ebbrezza, ci si ripromette, in Austria, dall’installazione del cosiddetto Alko-Lock, quale misura alternativa al ritiro della patente di guida a carico di chi viene sorpreso alla guida in istato di ebbrezza. È prevista l’installazione - a spese (3.000 Euro) dell’Alkolenker -  di un congegno che consente l’avvio del motore soltanto dopo l’avvenuta misurazione dell’aria espirata dal conducente e dopo che la stessa sia inferiore ai limiti di legge.

In tal modo – cosí si reputa - il numero di conducenti in istato di ebbrezza alcolica alla guida di veicoli su strade pubbliche, possa - forse - essere ridotto; attualmente, il loro numero (accertato), è, in media, di circa 70 il giorno, mentre gli incidenti stradali con conseguenze gravi, causati da “Alkolenker”, sono, in media, di 6 il giorno.

Nel 2019 i conducenti di veicoli in istato di ebbrezza hanno causato 23 incidenti con conseguenze mortali (pari al 6,8%); il loro numero non ha subito variazioni significative rispetto al 2018.

In caso di assunzione di alcolici, la concentrazione massima di alcol nel sangue, è rilevabile dopo 30-60 minuti.

Per quanto concerne lo “smaltimento” dell’alcol, i dati disponibili non sono univoci. Secondo alcuni, in un’ora il tasso alcolico del sangue diminuisce dello 0,1 p.m.; secondo altri, dello 0,2 p.m. La velocità dell’Alkoholabbau è pressoché la stessa, indipendentemente se si tratta di persona di sesso maschile o femminile.

Si è detto che  favorirebbe lo “smaltimento” dell’alcol, l’assunzione di caffè , di acqua in grande quantità, il fare sport. Si tratta però di un assunto non confermato da studi clinici. Per quanto riguarda il consumo di vino e di birra, un bicchiere (1/8) di vino (a gradazione intorno a 11, 12 °) o 0,5 l di birra (5-6°), mantengono il tasso alcolico nel sangue entro il limite dello 0,5 p. m.

 

[1]  Anche l’assunzione di quantità “moderate” di sostanze alcoliche è suscettibile di causare conseguenze non trascurabili a chi è al volante di un veicolo. Già con un tasso alcolico pari allo 0,3 per mille (abbreviato p. m.) o di poco superiore, è stata rilevata una riduzione della capacità di reazione e aumenta la disponibilità al rischio, si riduce la capacità di concentrazione e quella visiva (“Sehvermögen”); si dilatano i vasi sanguigni periferici e diminuisce l’equilibrio. 

[2]  Il consumo non proprio modico di sostanze alcoliche, era usuale già nell’antichità, tant’è vero che  nel “SATYRICON” di Petronio, leggiamo: Nisi tribus potionibus e lege siccatis e, poco oltre (questo è importante per gli ubriachi (fradici) facoltosi): Quis habet nummos, secura naviget aura fortunamque suo temperet imperio nonchè: Quod vis nummis praesentibus opta et veniet.