TAR: per i titoli morali della patente rivolgiti al giudice ordinario
Per il Tar Lecce ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 120 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
In particolare, secondo TAR Salentino (sentenza pubblicata lo scorso 19.9.22 col numero 1414, non è competente il Giudice Amministrativo sulle questioni relative all’articolo 120 del Codice della Strada “trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell’esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 06/04/2016, n. 1694; nello stesso senso, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 20/11/2018, n. 1718; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071; Cassazione Civile, Sezione II, 04/11/2010, n. 22491).
Né, ha proseguito il TAR leccese, la situazione può dirsi mutata a seguito della sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte Costituzionale, “in quanto detta declaratoria di illegittimità costituzionale - che ha come effetto di attrarre i provvedimenti di revoca della patente di guida fondati sul rilievo ostativo della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella giurisdizione del G.A., dovendo tali provvedimenti adottarsi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, non in via automatica, ma nell’esercizio del potere valutativo di carattere discrezionale del Prefetto - è relativa soltanto all’ipotesi presa in esame dalla Corte e non anche all’ipotesi di diniego rilascio patente per le ragioni ostative di cui all’articolo 120 comma 1 c.d.s. (…) a prescindere dall’individuazione della concreta ragione ostativa fra quelle menzionate dal medesimo disposto normativo” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071, cit.)”.
In tal senso, infatti, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 152 del 10 giugno - 12 luglio 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) sollevate, in riferimento all’articolo 3 (oltre che agli artt. 4, 16 e 35) della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ribadendo che «questa Corte ha già escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell’automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell’articolo 120 cod. strada.
Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l’effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020). …
Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, con riferimento a queste ultime è prevista la possibilità di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall’articolo 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonché dei divieti previsti dall’articolo 67 dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l’ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida».
La Corte costituzionale ha, quindi, concluso nel senso che «i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell’articolo 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell’articolo 3 Costituzione».
Ha quindi concluso il TAR statuendo come i principi suindicati devono essere applicati anche alla controversia, in quanto il ricorrente ha impugnato il diniego del rilascio (ex novo) del titolo abilitativo alla guida di categoria C, adottato vincolativamente dalla Motorizzazione Civile di Lecce per l’insussistenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120 comma 1 del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), in quanto “la Prefettura di Lecce, in base alla documentazione in suo possesso, ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, un ostativo al rilascio allo stesso sig. … del titolo abilitativo alla guida”.
Tale ipotesi, investendo l’accertamento vincolato da parte della Motorizzazione Civile dei requisiti soggettivi morali di cui all’articolo 120 comma 1 del C.d.S. per conseguire ex novo la ulteriore patente di guida di Categoria C non deve, invero, confondersi con l’ipotesi della richiesta del rilascio (discrezionale) del nulla - osta da parte della Prefettura alla patente di guida, successivamente al decorso del triennio dalla revoca della patente (disposta ex articolo 120 comma 2 Codice della Strada) e alla riabilitazione penale; infatti, nella specie, l’odierno ricorrente non ha mai chiesto il rilascio del nulla osta al Prefetto, non essendogli mai stata revocata la patente di guida di categoria B di cui è (tutt’ora) titolare.