Giustizia sportiva - TAR Lazio: Impugnazione delle sanzioni disciplinari sportive, il TAR del Lazio rimette nuovamente la questione alla Consulta
Per il TAR del Lazio va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità relativa all’articolo 2 Decreto Legge n. 220/03, convertito in Legge n. 280/03, nella parte in cui la norma richiamata presenta dubbi di costituzionalità laddove “così come già interpretata dal Giudice delle leggi, limita la tutela azionabile dinanzi la giudice statale in caso di lesione di posizioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale, alla sola tutela risarcitoria per equivalente, elidendo la possibilità di qualsiasi altra forma di tutela giurisdizionale, ivi compresa la tutela caducatoria”.
Con questa recentissima pronuncia il TAR capitolino ha rinviato nuovamente alla Consulta l’annosa questione relativa al giudice competente innanzi al quale vanno impugnate le sanzioni disciplinari sportive che – come noto – la citata legge riserva alla sola giustizia domestica; mentre per la Consulta (sent. n. 49/11), e successivamente a tale pronuncia anche per TAR e CdS, in caso di lesione di posizioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale, le sanzioni disciplinari sportive, una volta esperiti tutti i gradi di giustizia sportiva, vanno impugnate innanzi al giudice amministrativo limitatamente però alla sola tutela risarcitoria per equivalente e non anche a quella caducatoria.
Il TAR romano ha infatti accolto le tesi difensive del legale del ricorrente (un dirigente sportivo inibito per tre anni dalla federazione di appartenenza, sanzione poi confermata dagli organi di giustizia sportiva). In particolare, secondo il TAR: “rilevato, ai fini della decisione della presente fase cautelare, che la norma richiamata, a giudizio di questo collegio, presenta dubbi di costituzionalità nella parte in cui, così come già interpretata dal giudice delle leggi, limita la tutela azionabile dinanzi la giudice statale in caso di lesione di posizioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale, alla sola tutela risarcitoria per equivalente, elidendo la possibilità di qualsiasi altra forma di tutela giurisdizionale, ivi compresa, per quel che è qui di rilievo, la tutela caducatoria”.
Di conseguenza, il TAR del Lazio ha sospeso il provvedimento di inibizione impugnato in attesa della decisione della Consulta ritenendo, “quanto al fumus boni juris, che l’organo di giustizia sportiva di ultima istanza appare, ad una sommaria deliberazione propria della presente fase di giudizio, aver illegittimamente deciso in ordine all’applicabilità della norma del codice giustizia sportiva CONI, che prevede la sospensione del termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare nell’ipotesi di richiesta di rinvio dell’incolpato, di cui art. 38, comma 5, lett. d, alla richiesta di termini, così come avanzata dal ricorrente nel corso del giudizio dinanzi alla Corte Federale d’Appello, per insopprimibili esigenze difensive”.
(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, Ordinanza 18 luglio 2017, n. 3759/17)