L'autonomia dell'ordinamento ippico nel diritto pubblico dell'economia: la funzione di selezione zootecnica oltre il paradigma sportivo The autonomy of the hors

The autonomy of the horse racing legal order within public economic law: zootechnical selection beyond the sporting paradigm.

ordinamento ippico
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L'autonomia dell'ordinamento ippico nel diritto pubblico dell'economia: la funzione di selezione zootecnica oltre il paradigma sportivo

 

ABSTRACT [ITA]: Il contributo analizza la complessa fisionomia giuridica dell'ordinamento ippico, evidenziandone l'irriducibile autonomia ontologica e funzionale rispetto all'ordinamento sportivo generale incardinato nel sistema CONI. Attraverso l'esame dell'evoluzione normativa e dei vincoli sovranazionali (Aiuti di Stato), si osserva come l'attività ippica, pur presentando profili agonistici, trascenda la mera causa ludica per configurarsi quale servizio di pubblico interesse preordinato alla selezione genetica. Il breve saggio qualifica il cavallo come "moltiplicatore economico" e rilegge la dogmatica del rapporto concessorio alla luce della giurisprudenza amministrativa consolidata, definendo l'organizzazione delle corse come esercizio di pubblica funzione tramite accordo sostitutivo ex art. 11 della L. 241/90. Infine, viene discusso il superamento della logica del gioco ex art. 1934 c.c., delineando l'ippica come industria di erogazione di servizi sottratta all'autonomia privata federale.

ABSTRACT [ENG]: This study investigates the complex legal configuration of the Italian horse racing system (ordinamento ippico), demonstrating its irreducible ontological and functional autonomy from the general sports legal order anchored within the CONI framework. Through an analysis of regulatory evolution and supranational constraints regarding State Aid, the paper highlights how horse racing transcends a purely recreational purpose to constitute a service of public interest aimed at genetic selection. The essay characterizes the horse as an "economic multiplier" and reinterprets the concessionary relationship considering consolidated administrative jurisprudence, defining the organization of races as the exercise of a public function via "substitutive agreements" (accordi sostitutivi) pursuant to Art. 11 of Law n. 241/90. Finally, the analysis addresses the supersession of the traditional gaming rationale (Art. 1934 of the Civil Code), reframing horse racing as a service provision industry independent of private federal autonomy.

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica: la collocazione sistematica dell’ippica tra ludus e produzione. – 2. La fenomenologia del pluralismo ordinamentale: il limite al monismo sportivo alla luce dell'art. 33 Cost. – 3. Il cavallo come "moltiplicatore economico": la natura zootecnica del "premio all'allevatore". – 4. La funzione di fede pubblica dei Libri Genealogici e la riserva di amministrazione statale. – 5. Il vincolo sovranazionale sugli Aiuti di Stato e la "biforcazione funzionale" delle competenze. – 6. La qualificazione giuridica dell'infrastruttura ippodromo: l'Accordo Sostitutivo ex art. 11 L. 241/90. – 7. I provvedimenti disciplinari: tra tutela della selezione e lealtà sportiva. – 8. Conclusioni: la necessità ontologica del dualismo e la tutela dell'interesse nazionale.

 

Premessa metodologica: la collocazione sistematica dell’ippica tra ludus e produzione.

L'indagine giuridica volta a definire l'esatta collocazione sistematica delle corse dei cavalli all'interno dell'ordinamento italiano impone all'interprete uno sforzo ricostruttivo che, oltrepassando la mera lettura del dato positivo, deve necessariamente attingere alle categorie generali della dogmatica pubblicistica e civile. Il settore ippico rappresenta, infatti, un interessante problema ermeneutico: pur condividendo con il fenomeno sportivo l'elemento agonistico e la centralità del cavallo, esso presenta caratteristiche strutturali che lo radicano profondamente nel diritto dell'economia e, più specificamente, nel diritto agrario.

Non siamo, dunque, dinanzi a una semplice specificità tecnica, bensì al cospetto di una dicotomia ordinamentale radicale che contrappone, con profili di netta distinzione teleologica, l'ordinamento sportivo stricto sensu (governato dalle Federazioni come la FISE per le discipline olimpiche) all'ordinamento ippico-zootecnico, la cui titolarità è istituzionalmente incardinata nella sfera di amministrazione diretta dello Stato per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

Lo scopo del presente lavoro è superare l’interpretazione pan-sportiva che tende ad assimilare l'ippica allo sport equestre, dimostrando come tale assimilazione sia non solo dogmaticamente imprecisa, ma anche potenzialmente critica per la tenuta del sistema di finanziamento pubblico. Si intende dimostrare, in sostanza, come l'attività ippica travalichi la mera causa ludica, configurandosi piuttosto quale servizio di pubblico interesse necessario ai fini della selezione genetica, governato da logiche industriali e non associative.

 

La fenomenologia del pluralismo ordinamentale: il limite al monismo sportivo alla luce dell'art. 33 Cost.

L'ingresso dello sport nella Carta costituzionale, sancito dalla recente novellazione dell'articolo 33, ha inevitabilmente riacceso il dibattito circa l'unitarietà dell'ordinamento sportivo e la sua vis espansiva. Parte della dottrina, orientata verso una visione "pan-sportiva", propenderebbe per ricondurre ogni manifestazione competitiva nell'alveo dell'ordinamento sportivo autonomo facente capo al CONI, postulando una reductio ad unum di tutti i fenomeni agonistici.

Nondimeno, tale operazione ermeneutica trova un limite strutturale nella peculiare disciplina del settore ippico, la quale resiste a qualsiasi tentativo di assimilazione semplificatoria. Il dualismo istituzionale tra CONI e MASAF non va letto come un'aporia sistemica o un residuato storico dell'interventismo statale privo di giustificazione attuale; al contrario, esso costituisce la necessaria proiezione istituzionale di una diversità ontologica attinente alla causa petendi (la giustificazione legale) dell'attività svolta.

Tale distinzione è stata puntualmente rilevata dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare nella sentenza del TAR per il Lazio n. 9890/2017, che ha sancito la netta separazione tra "l'equitazione", intesa come attività propriamente sportiva sorretta dalla FISE e confluente nel CONI, e "l'ippica", oggetto di competenze dirette ministeriali. Il Collegio ha osservato come l'ippica, pur rientrando in una nozione generale di attività equestre, se ne differenzi sotto il profilo della competizione agonistica, essendo essa preordinata a finalità di interesse generale quali la tutela dell'incolumità del patrimonio zootecnico, la ricerca scientifica e il controllo della regolarità delle corse ai fini della selezione.

Se è vero che l'ordinamento sportivo persegue finalità preminentemente ludiche, ricreative e di benessere psicofisico (valori ora costituzionalizzati), è altrettanto vero che l'ordinamento ippico persegue finalità produttive ed economiche. Come statuito dalla citata giurisprudenza, l'organizzazione delle corse ippiche non risponde all'interesse associativo di una federazione privata, ma costituisce adempimento di una funzione pubblica. Ne è corollario la difficoltà di assimilazione giuridica tra la funzione ludica dello sport e quella produttiva della selezione. Il legislatore, attribuendo al MASAF competenze esclusive quali il "miglioramento delle razze" e la "gestione delle corse", ha inteso mantenere il "governo del cavallo" entro i poteri autoritativi statali, sottraendolo alla privatizzazione sportiva.

Questa lettura trova riscontro nelle stesse linee programmatiche del legislatore de iure condendo. Nel disegno di legge s. 2189 (c.d. "ddl La Pietra"), si riconosce espressamente che l'ippica "non riveste una rilevanza strettamente ascritta al comparto agricolo o zootecnico, ma anche connessa alla questione sociale", citando un indotto di oltre 40.000 addetti. Significativamente, la proposta di riforma mira a istituire un'agenzia qualificata come "ente pubblico non economico", confermando che la governance del settore non può essere privatizzata o demandata a logiche federali, ma richiede un inquadramento pubblicistico a garanzia della filiera.

 

Il cavallo come "moltiplicatore economico": la natura zootecnica del "premio all'allevatore".

Al fine di comprendere le ragioni sistemiche che ostano alla sovrapposizione tra i due ordinamenti, si rende indispensabile operare una rigorosa distinzione concettuale basata sui flussi economici e sulla finalità dell'azione amministrativa. È proprio qui che la teoria del "moltiplicatore economico" assume rilevanza centrale.

L'ordinamento sportivo si fonda sulla centralità del gesto atletico fine a se stesso (hic et nunc), dove il cavallo è partner dell'atleta e l'evento si esaurisce nella celebrazione agonistica e nella premiazione del merito sportivo del binomio. Diversamente, l'ordinamento ippico governato dal MASAF risponde a logiche industriali dove il cavallo agisce come un moltiplicatore della ricchezza agricola. Tale definizione non è una mera suggestione economica, ma trova un solido riscontro normativo nella struttura stessa del montepremi e, in particolare, nelle norme tecniche del Regolamento delle corse al trotto.

Basti osservare che, a differenza di quanto avviene nelle competizioni sportive pure — dove il premio è destinato esclusivamente al partecipante in virtù del risultato conseguito — nell'ippica vige il principio della remunerazione della filiera produttiva. La prova di tale diversità risiede nell'istituto delle "provvidenze all'allevamento", disciplinato dall'art. 19 del Regolamento. Tale norma non parla di meri premi sportivi, ma qualifica tecnicamente i versamenti come "provvidenze", fissandone l'ammontare in una quota fissa pari al 20% del montepremi di ogni singola corsa. Tale somma viene corrisposta ex lege e in via automatica all'allevatore del cavallo, anche qualora questi abbia ceduto la proprietà dell'animale anni addietro e non abbia alcun ruolo nella gestione sportiva dello stesso. Questo meccanismo evidenzia che la corsa serve a remunerare il processo produttivo agricolo (la genesi del cavallo, la scelta degli incroci genetici) prima ancora che il gesto agonistico del proprietario attuale.

La qualificazione dell'attività ippica come servizio di pubblico interesse trova il suo fondamento positivo primario nel D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale), emanato in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1012, nonché nella L. 15 gennaio 1991, n. 30, che costituisce il sostrato storico-normativo della disciplina zootecnica nazionale. Tali disposizioni chiariscono inequivocabilmente che la ratio dell'intervento statale non risiede nella promozione dell'evento spettacolare, bensì nel perseguimento di obiettivi di politica agricola: la conservazione della biodiversità zootecnica e il miglioramento genetico delle razze equine (c.d. incremento ippico).

In quest'ottica, l'interesse pubblico assume i contorni della tutela della sovranità produttiva nazionale: lo Stato finanzia il sistema delle corse affinché esse fungano da performance test, ossia da strumento di validazione tecnica indispensabile per selezionare i riproduttori. Una conferma normativa rilevante in tal senso giunge dall'art. 48 del Regolamento, che definisce le competizioni riservate ai cavalli giovani (due, tre e quattro anni) non come campionati giovanili, bensì letteralmente come "Corse di allevamento". Tale dicitura non ha natura meramente descrittiva, ma profondamente normativa: sancisce, infatti, che fino ai quattro anni l'attività agonistica non è qualificabile come sport stricto sensu, ma come una fase di collaudo industriale del prodotto agricolo, distinta ontologicamente dalle corse per i cavalli anziani. Il legislatore regolamentare ha così sancito che la competizione, lungi dall'essere un fine ludico, è lo strumento tecnico di "collaudo" indispensabile per la selezione.

Il cavallo da corsa è dunque qualificabile giuridicamente come fattore di produzione e "animale da reddito" (livestock): attraverso la corsa-test, esso trasforma gli input agricoli "poveri" in "genetica d'élite", un asset immateriale suscettibile di capitalizzazione finanziaria e di esportazione. Senza la validazione ministeriale, il cavallo resterebbe animale generico; con essa, diviene bene di investimento capace di attivare un vasto indotto economico.

 

La funzione di fede pubblica dei Libri Genealogici e la riserva di amministrazione statale.

La natura industriale e selettiva dell'attività ippica trova la sua più alta espressione giuridica nell'istituto del Libro Genealogico. La disciplina di tali registri, oggi organicamente confluita nel D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 52, attua il principio per cui la tenuta dei dati genealogici è materia sottratta all'autonomia privata pura e riservata alla sfera pubblica.

Non appare possibile ridurre i Libri Genealogici al rango di meri elenchi associativi, quali sono i registri federali sportivi (il cui scopo è il tesseramento). Essi possiedono la natura sostanziale di pubblici registri, la cui tenuta implica l'esercizio di una funzione certificativa dotata di fede pubblica. Tale finalità è esplicitata nell'Allegato 8 al Regolamento delle Corse (Disciplinare del Libro Genealogico), il cui art. 2 statuisce che il Libro Genealogico "ha la finalità di favorirne la selezione per migliorare le prestazioni sportive e per la sua valorizzazione economica".

Tale norma tecnica esplicita l'obiettivo ultimo del sistema: non la gloria sportiva, ma la creazione di valore economico certificato. I dati che vi confluiscono — genealogie, morfologie e, soprattutto, i risultati cronometrici delle prove di performance in pista — costituiscono la base giuridica su cui si fonda il valore commerciale dell'animale e la certezza dei traffici giuridici (artt. 1496 e ss. c.c.). A riprova della natura pubblicistica di tali risultanze, l'art. 16 dell'Allegato 8 stabilisce espressamente che i documenti e gli atti del Libro Genealogico "hanno valore ufficiale" e che "chiunque sottragga, alteri o falsifichi i documenti" è perseguito a norma di legge. Ciò differenzia radicalmente le statistiche ippiche dalle mere statistiche sportive federali, prive di tale forza probatoria legale.

Se il Libro Genealogico riporta un tempo errato o una vittoria inesistente, si altera il valore di mercato del bene e si espone il comparto a rischi di frode in commercio. Il D. Lgs. n. 52/2018 (art. 4) ha ulteriormente rafforzato tale assetto istituendo la Banca Dati Unica Zootecnica, un sistema informativo nazionale interconnesso con il Ministero della Salute. In tale sistema confluiscono i dati di performance (i risultati delle corse), che divengono così patrimonio informativo pubblico indisponibile.

Risulta, dunque, evidente la criticità dogmatica di un’eventuale delega di tale funzione all'ordinamento sportivo autonomo. È bene precisare che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 52/2018, il Ministero esercita le funzioni di Autorità competente e di vigilanza, mentre la tenuta operativa dei Libri può essere affidata a Enti Selezionatori riconosciuti (associazioni di primo grado senza scopo di lucro). Tuttavia, tali Enti operano in stretta esecuzione di un programma genetico approvato dal Ministero (art. 3, comma 3) e sotto il suo controllo diretto, agendo di fatto come longa manus dell'amministrazione pubblica e non come libere associazioni di diritto privato. La gestione delle corse, intese come momento di "collaudo" del prodotto, deve dunque avvenire in condizioni di regolarità tali da legittimare le risultanze iscritte in questi pubblici registri.

 

Il vincolo sovranazionale sugli Aiuti di Stato e la "biforcazione funzionale" delle competenze.

La ricostruzione teorica fin qui esposta trova puntuale conferma nell'evoluzione del diritto positivo e, ancor più, nella stringente normativa dell'Unione Europea sugli Aiuti di Stato. L'assetto ordinamentale, trasformatosi radicalmente con il passaggio dall'UNIRE all'ASSI e infine alla gestione diretta del MASAF, non risponde a mere logiche di riorganizzazione interna, ma costituisce la necessaria risposta istituzionale per legittimare il sostegno economico al settore di fronte a Bruxelles.

La soppressione dell'ASSI nel 2012 e il conseguente trasferimento delle funzioni allo Stato hanno cristallizzato quella che il Consiglio di Stato definisce una "biforcazione funzionale". Da un lato, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sono state attribuite le competenze erariali sulle scommesse; dall'altro, in capo al MASAF sono state incardinate in via esclusiva le funzioni relative al "finanziamento degli ippodromi", alla "programmazione tecnica delle corse" e al miglioramento delle razze.

Questa scissione è la prova ontologica che la corsa non è ancillare alla scommessa, né riducibile a mero fenomeno sportivo. Se fosse solo un supporto al gioco, la competenza sarebbe interamente dell'ADM; se fosse solo sport, ricadrebbe sotto l'egida del CONI. La competenza del MASAF si giustifica, invece, solo in virtù della finalità zootecnica, l'unica capace di blindare il sistema di finanziamento pubblico rispetto ai vincoli europei.

Il punto nodale risiede nel fatto che il sostegno economico statale (montepremi e sovvenzioni agli ippodromi) è legittimato dalla Commissione Europea non come "sostegno allo sport", bensì come Aiuto di Stato al settore agricolo, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE. Se le corse fossero qualificate come mera attività sportiva o di spettacolo, l'erogazione di milioni di euro di fondi pubblici a favore di imprese private (scuderie, società di corse) configurerebbe un aiuto di stato illegittimo per alterazione della concorrenza. Non sussistendo nello sport professionistico un interesse pubblico generale paragonabile a quello della Politica Agricola Comune (PAC), solo l'ancoraggio alla "zootecnia" permette di salvare l'intera impalcatura delle sovvenzioni.

In questo quadro, conclusivamente, la verticalizzazione dei poteri in capo al Ministero dell'Agricoltura non è un residuato storico, ma un argine giuridico indispensabile: serve a garantire che ogni euro erogato sia finalizzato al "miglioramento della razza" (obiettivo agricolo tutelato dall'UE) e non al mero intrattenimento, sottraendo così a rischi distorsivi della concorrenza.

 

La qualificazione giuridica dell'infrastruttura ippodromo: l'Accordo sostitutivo ex art. 11 della L. 241/90.

La dicotomia funzionale riverbera i suoi effetti con massima intensità sul regime giuridico delle infrastrutture e sul rapporto che lega lo Stato alle Società di corse. Per comprendere perché l'ippodromo non sia un semplice impianto sportivo operante in regime di libero mercato, è necessario analizzare la dogmatica contrattuale sottesa alle convenzioni di gestione, alla luce della giurisprudenza amministrativa che si è stratificata nell'ultimo decennio.

Punto di riferimento essenziale è il Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 3951 del 10 dicembre 2014, recepito puntualmente dalla giurisprudenza di merito (cfr. TAR per il Lazio, sentenza n. 1297 del 29 gennaio 2016). In tali sedi, i Giudici Amministrativi hanno ritenuto non applicabile lo schema dell'appalto o della concessione di servizi. Manca infatti il "rischio operativo" tipico dell'imprenditore commerciale: le società di corse non fondano il loro equilibrio economico sulla domanda dell'utenza, ma sul trasferimento pubblico che assume un ruolo preponderante.

Coerentemente, il rapporto è stato qualificato come "accordo sostitutivo di provvedimento" ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990. Questo istituto inquadra la gestione dell'ippodromo nell'esercizio consensuale di una funzione pubblica, dove le risorse erogate dal MASAF non hanno natura di prezzo o corrispettivo sinallagmatico, bensì di "sovvenzione".

Tale ricostruzione ha superato indenne anche il vaglio successivo, resistendo a tentativi di riqualificazione tributaria. Con il Parere Integrativo n. 2148 dell'11 ottobre 2017, il Consiglio di Stato ha chiarito che la natura apparentemente "remuneratoria" delle erogazioni non deve trarre in inganno: esse costituiscono tecnicamente la "prestazione delle risorse indispensabili" per lo svolgimento di un'attività soggetta ad autorizzazione pubblica e, perciò stesso, sottratta alle logiche del libero mercato e dell'IVA commerciale.

La prassi amministrativa attuale conferma in toto tale architettura dogmatica. Il Decreto del Sottosegretario di Stato n. 21565 del 17 gennaio 2024 cita espressamente il parere del 2017 e stabilisce testualmente, all'art. 1 comma 2, che il rapporto tra Ministero e Società è disciplinato "tramite accordo sostitutivo".

Si delinea in tal modo un sistema a "doppio binario": mentre la funzione organizzativa e il finanziamento sono retti dal diritto pubblico (accordo sostitutivo e sovvenzione), la disponibilità dell'immobile — laddove di proprietà pubblica — resta soggetta al Codice dei Contratti Pubblici (come dimostrano i recenti riconoscimenti per gli ippodromi di Livorno e Napoli basati su partenariati o concessioni, cfr. D.D. prot. 692480/2023), confermando la natura ibrida ma ontologicamente pubblica del comparto.

 

I provvedimenti disciplinari: tra tutela della selezione e lealtà sportiva.

Sussiste poi un ulteriore elemento che sancisce la distinzione funzionale tra i due ordinamenti: la natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori, con particolare riferimento al contrasto all'uso di sostanze proibite (antidoping). Nel diritto sportivo classico, il doping costituisce una violazione del codice etico e del principio di lealtà (fair play), sanzionata in via disciplinare interna dagli organi di giustizia sportiva, con un sindacato giurisdizionale statale limitato al solo risarcimento del danno (c.d. "riserva di giustizia sportiva" ex L. 280/2003).

Al contrario, il doping nel cavallo da corsa assume una rilevanza pubblicistica ben più grave e ontologicamente diversa: esso costituisce una frode in commercio e un'alterazione del processo industriale di selezione. Somministrare sostanze alteranti a un cavallo in una corsa di selezione significa falsare il dato fenotipico (il tempo al km o l'ordine di arrivo) che verrà iscritto nel Libro Genealogico, inducendo in errore l'intero mercato allevatoriale circa le reali qualità genetiche del riproduttore. L'illecito non è solo verso l'avversario (dimensione orizzontale sportiva), ma verso il mercato e la fede pubblica (dimensione verticale pubblicistica).

Tale fondamentale principio è stato sancito in modo perentorio dalla sentenza TAR per il Lazio n. 9890/2017, la quale ha affermato che le sanzioni disciplinari irrogate dal MIPAAF (oggi MASAF) sono adottate "da soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di una potestà pubblica" e sono dunque "estranei all'ambito di applicazione del D.L. 220/03" (che regola la giustizia sportiva CONI). Secondo il Collegio, infatti, la "pregiudiziale sportiva" presuppone una nozione di ordinamento sportivo che non può includere le sanzioni erogate dal Ministero nell'ambito delle proprie prerogative di controllo di un settore di interesse generale. Ne consegue che tali atti ricadono nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, che conosce pienamente della legittimità dell'atto, e non di un arbitrato sportivo.

Questa impostazione è corroborata dalla struttura stessa degli organi di Giustizia: ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle Norme di Procedura Disciplinare, i componenti della Procura e della Commissione sono nominati con decreto del Ministro, confermando che il potere sanzionatorio è esercizio di una funzione statale delegata. Inoltre, ai sensi dell'art. 102 del Regolamento delle Corse, le sanzioni pecuniarie sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato (L. 228/2012), trasformando la sanzione ippica in un'entrata erariale, concettualmente incompatibile con la natura privatistica delle multe federali.

Di conseguenza il provvedimento di squalifica del cavallo o di sospensione della licenza dell'allenatore (il c.d. "appiedamento") assume la veste formale e sostanziale di provvedimento amministrativo. Esso non incide su un mero diritto onorifico a gareggiare, ma comprime la sfera giuridica di un imprenditore, limitandone la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita dall'art. 41 Cost. La giurisprudenza amministrativa ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui tali provvedimenti, incidendo su diritti soggettivi e interessi legittimi patrimoniali, sono sottratti alla "riserva di giustizia sportiva" e ricadono nella piena giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Tale impostazione dogmatica trova conferma nell'ordinanza del TAR per il Lazio, n. 11557 del 6 giugno 2024. In tale pronuncia, i giudici hanno sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, dubitando che l'art. 2 del D.L. 220/2003 sia compatibile con il diritto a un ricorso effettivo e con la libertà d'impresa. Se tale dubbio investe il calcio, a maggior ragione deve valere per l'ippica — come già chiarito dalla sentenza 9890/2017 — dove la sanzione non colpisce un aspetto ludico, ma blocca una filiera produttiva, rendendo la "tutela reale" (annullamento della sanzione) costituzionalmente necessaria.

 

Conclusioni: la necessità ontologica del dualismo e la tutela dell'interesse nazionale.

In considerazione della disamina, normativa e giurisprudenziale sino ad ora svolta, la persistenza del dualismo ordinamentale tra il settore sportivo (CONI) e quello ippico (MASAF) non può essere considerata come un'anacronistica sovrapposizione burocratica o una disfunzione amministrativa. Va piuttosto letta come la necessaria e inevitabile risposta istituzionale alla radicale diversità degli interessi pubblici sottesi alle due sfere.

Se nel caso dell'ordinamento sportivo l'interesse pubblico è limitato alla promozione del benessere psicofisico e alla lealtà della competizione, nel caso dell'ordinamento ippico lo Stato interviene con poteri autoritativi per tutelare una filiera industriale strategica. Pur non negando la dimensione ludica, il cavallo da corsa agisce come moltiplicatore economico e fattore di produzione agricola, trasformando risorse primarie in asset genetici ad alto valore aggiunto. Anche la scommessa ha subito una "metamorfosi civile": non più gioco tollerato sine causa (art. 1934 c.c.), ma contratto di erogazione di servizi di massa, dove il concessionario è un operatore economico che necessita di certezze industriali e non ludiche. L'ippica, dunque, non è più considerata dallo Stato solo come un "gioco tollerato" perché utile a selezionare i cavalli (la vecchia visione), ma è diventata una vera e propria industria di servizi: il settore non si fonda più esclusivamente sulla "nobiltà dello sport" (la virtus), ma ha natura di filiera produttiva agricola ed economica.

La riserva di amministrazione in capo al MASAF trova dunque la sua giustificazione profonda nella necessità di garantire la sovranità genetica e produttiva del comparto. Le corse, intese come performance test e gestite quali servizio di rilevanza pubblicistica, costituiscono l'unico strumento di validazione di questo prodotto industriale. Se la gestione di tali prove venisse demandata all'autonomia privata dell'ordinamento sportivo, si correrebbe il rischio concreto di degradare il "dato genealogico" a mera statistica di gioco, privando il mercato della garanzia della fede pubblica statale. Inoltre, solo la finalità zootecnica legittima l'ingente flusso di denaro pubblico che sostiene il settore; una "sportivizzazione" dell'ippica renderebbe tali finanziamenti illegittimi ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato, causando inevitabili criticità sistemiche per la filiera.

In definitiva, la tesi della "specialità funzionale necessaria" dell'ordinamento ippico si impone come l'unica dogmaticamente sostenibile: la separazione tra MASAF e CONI non è una frattura, bensì un argine giuridico indispensabile affinché l'ippica continui ad assolvere la sua funzione primaria di politica industriale al servizio dell'agricoltura nazionale e del "made in Italy".